L’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.
In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi. Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La relazione di fine mandato deve presentare in modo dettagliato i seguenti elementi caratterizzanti il periodo di riferimento:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, sono stati approvati i seguenti modelli:
- Allegato A) relativo allo schema tipo di relazione per le province;
- Allegato B) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
- Allegato C) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.