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Il decreto sui criteri e le modalità relativi al riversamento del TEFA

Come noto, l’art. 38-bis del D.L.  n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 (c.d. Decreto fiscale), ha novellato l’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 504/1992 disponendo che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Viene stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Inoltre, sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, la definizione dei criteri e delle modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo del comma 7 oggetto di modifica.
Nella seduta del 23 giugno u.s., la conferenza Stato-Città e autonomie locali ha sancito l’intesa, tra l’altro, sullo schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.
Il decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e anticipato dal Dipartimento delle finanze, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Per l’annualità 2020, verrà effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il TEFA verrà riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, le province e le città metropolitane dovranno comunicare entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio. Entro il 30 ottobre 2020, i comuni effettueranno il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell’anno 2020.  Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni dovranno effettuare contestuale rendicontazione degli importi riversati e fornire le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.  Al termine di ciascun trimestre dell’anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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