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Limiti alle progressioni verticali

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 38/2020, ha espresso il proprio parere in merito in materia di progressioni verticali del personale dipendente. I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo, nell’ambito del quale si colloca l’istituto giuridico delle c.d. “progressioni verticali” (reintrodotto, inizialmente, per il solo triennio 2018-2020, dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disposizione poi modificata dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale poi ha esteso al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive, per i passaggi di livello tra le aree, riservate al personale di ruolo) hanno evidenziato che gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione. Le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Pertanto, qualora l’amministrazione si determini all’esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è necessario che ciò sia adeguatamente motivato dalla necessità o dall’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente. Occorre, altresì, essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno al livello superiore erode il budget assunzionale di quell’esercizio finanziario.
Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Per dar corso a una progressione verticale occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria.
Il limite del 30% da osservare, quindi, è da intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non al numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
I piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, previa adeguata motivazione, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION