Con deliberazione n. 453 del 27 maggio 2020, l’ANAC ha espresso il proprio parere sulla possibilità di un Comune di conferire ad un funzionario, e non al dirigente, le funzioni di anticorruzione previste dalla normativa, laddove il Comune medesimo è destinatario di fondi europei – PICS – per il quali i dirigenti dell’Ente sono chiamati a svolgere funzioni di controllo di I livello, autorità di gestione ed organismo di pagamento, funzioni tali da rendere impossibile, in quanto incompatibili, l’attribuzione in capo agli stessi della funzione di RPCT.
L’Autorità ricorda che l’art. 1, co. 7, legge 190/2012, prevede che negli enti locali i compiti di RPCT devono essere svolti, di norma, dal Segretario comunale, previsione ribadita nel PNA, che ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segretario comunale, quale scelta ottimale, per ricoprire il ruolo di RPCT negli enti locali, trova fondamento nelle funzioni che il segretario svolge e individuate dall’art. 97 del TUEL, che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Pertanto, le molteplici attività intestate al segretario comunale, sono riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come la prevenzione della corruzione che assume un ruolo preminente, a difesa di interessi del tutto avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.
In merito alla possibilità di nominare RPCT un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici, l’Autorità ha evidenziato alcune criticità, ritenendo altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La questione è stata affrontata dalla stessa Autorità nella deliberazione 841/2018, nella quale è stato indicato che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Le attività poste in essere dal funzionario avvocato, in qualità di RPCT, ricoprendo lo stesso una posizione subordinata all’interno della struttura amministrativa, potrebbero non avere l’autonomia e l’autorevolezza necessarie affinché siano anche efficaci. Inoltre, il Comune non essendo privo di figure dirigenziali (l’organico ne conta n. 8), è possibile che nell’ambito dell’apparato dirigenziale si possa individuare un dirigente coinvolto in minor misura nelle predette operazioni legate alla gestione dei fondi comunitari, eventualmente affiancato da una struttura di supporto, anche non esclusivamente dedicata, così come indicato al § 3, parte IV, del PNA 2019.