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Incentivi funzioni tecniche nell’ambito di procedura di gara svolta da soggetto aggregatore

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 30/2020 – in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Presidente di Provincia, volto ad appurare se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 21, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possano ritenersi spettanti al personale preposto all’esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara “svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore – ha evidenziato che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR). In merito alla spettanza dell’incentivo al dipendente dell’Ente che, appositamente nominato, svolga funzioni di “esecuzione” del contratto, la Corte rammenta che va valorizzato l’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che: “La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”. Sicché, fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION