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Corte dei conti, FCDE e profili di non regolarità della relazione al rendiconto dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 68/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, all’esito dei controlli sul questionario al rendiconto 2017 di un Comune ha evidenziato evidenti criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario nella determinazione del FCDE, con conseguente sottostima dello stesso, tale da rendere “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’Ente. Anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Chiariti in punta di diritto i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, come evidenziati nell’esempio n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2 al D.Lgs. 118/2011), la Corte rileva come l’ente abbia determinato un accantonato a FCDE in maniera non corretta, laddove i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, bensì ad “accertamenti” e “riscossioni” (riferimenti, questi, propri della determinazione dell’accantonamento in sede di bilancio di previsione, anziché in sede di rendiconto). Inoltre, la Corte rileva profili di non regolarità della Relazione al rendiconto 2017 da parte dell’Organo di revisione pro tempore dell’Ente, dalla quale non emergono valutazioni tecniche circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata a FCDE. Nello specifico è emerso che il rendiconto sia stato approvato sulla base di una relazione incompleta, largamente lacunosa, ai fini di una rappresentazione adeguata dei complessivi equilibri finanziari dell’ente e, in particolare, ai fini del giudizio di congruità del FCDE e delle necessarie valutazioni sull’entità del FPV di parte capitale e dei rapporti con le società partecipate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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