L’art.235, comma 3, lettera c, del TUEL prevede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Circa la disciplina dell’organo di revisione è evidente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso, in primis dall’art.239. A tale riguardo, il richiamato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all’istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie. Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (art.19, comma 1 bis lettera a, del decreto legge n.66 del 2014) con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale. In tale prospettiva occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell’art.235, con riferimento alla “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale. In ogni caso, quindi, anche nel caso in cui il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, occorre contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore. Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente a parere di questo Ufficio è percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dal richiamato art.235, comma 3, lettera c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente. E’ quanto ha evidenziato il Ministero dell’Interno – Finanza Locale – in risposta ad un quesito di un Comune in merito alle possibili alternative di fronte all’assenza prolungata per malattia del proprio revisore.