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È escluso il principio di rotazione in caso di procedura ad evidenza pubblica aperta

Non trova applicazione il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del codice dei contratti, ove la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico, appartenente ad una determinata categoria merceologica, mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. III – con sentenza 25 aprile 2020, n.2654.
Invero, l’esclusione del principio di rotazione alle procedure aperte trova evidenza nelle Linee guida ANAC n. 4 [nella versione adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto 3.6)], laddove è chiarito che “Il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato articolo 36, detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”.
Trattasi di una ricostruzione esegetica, e di una conseguente applicazione normativa, coerenti con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 7539/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION