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Certificazione spese assistenza ai minori allontanati da casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che sono state approvate delle modalità e dei termini della dichiarazione telematica di cui all’articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2027, n. 204. La norma prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025.

Nella seduta del 27 marzo 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento recante modalità e termini per l’invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il decreto, a seguito della sottoscrizione del Ministro dell’interno, sarà spedito alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e dal giorno successivo alla pubblicazione, i comuni avranno a diposizione un termine di 30 giorni per la redazione della dichiarazione.

Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione della dichiarazione, è stato reso disponibile il modello di dichiarazione (Allegato A), unitamente alle istruzioni relative alla sua compilazione (allegato B).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

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