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Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale

Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale occorre computare anche il Sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere volto ad appurare se per l’elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco).

L’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’ente.

Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, il Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021 ha precisato che “… il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)”. Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.”

 

La redazione PERK SOLUTION

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