La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la circolare n. 1300 contenente le modalità operative per aderire al nuovo piano di rinegoziazione mutui per gli enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome). L’iniziativa mira a liberare risorse di bilancio per supportare le amministrazioni locali ad affrontare l’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, potranno essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli negoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.
Non potranno, invece, essere rinegoziati i prestiti:
- rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze;
- con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
- intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
- intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della “Zona Rossa”), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
- intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
- concessi in base a leggi speciali.
L’operazione di rinegoziazione comporterà:
- la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
- la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
- la corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
La scadenza del Prestito Rinegoziato viene fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, mentre rimane invariata per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.
CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l’elenco dei Prestiti Originari e le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet, con un apposito applicativo informatico di gestione. Il perfezionamento della rinegoziazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 3 giugno 2020.