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La gestione dell’Economo deve chiudere in pareggio

La gestione economale è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui (sul punto cfr. anche Sez. Veneto, n. 112/2019, Sez. Liguria n. 5/2017, Sez. Calabria n. 63/2020, Sez. Sicilia n. 640/2022; Sez. App. Sicilia, 51/A/23, ex multis). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto, con la sentenza n. 76/2024. Nel giudizio di conto avente ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, la Sezione ha rilevato che in base al principio contabile 4/2 (punto 6.4) “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.”
La formazione di residui non è, quindi, compatibile né con la natura della gestione economale (che è gestione di cassa in regime di anticipazione: cfr. Sez. Veneto n. 112/2019, Sez. Valle d’Aosta n. 2/2021, Sez. Piemonte n. 45/2017, ex multis) né con i principi contabili generali (all 4.2. n. 7.1. e 7.2.; all. 4.3 es. 9 del D.Lgs. 118/2011) e con le disposizioni del TUEL (art. 153, comma 7: “Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”).

 

La redazione PERK SOLUTION

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