Skip to content

Regolazione finale Fondi Covid: dalla Conferenza Stato-città gli importi definitivi

È stata sancita l’intesa, in sede di Conferenza Stato-città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. Il provvedimento ridetermina in via definitiva i conguagli relativi ai fondi covid riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022, accogliendo le diverse istanze presentate dagli enti che, in seguito alla pubblicazione DM 8 febbraio 2024, hanno segnalato errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F.

I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane. Le predette tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane riepilogano la situazione finale di ciascun ente, ovvero i ristori da restituire (surplus) o da ricevere (deficit). Per i gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” della Tabella di cui agli allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI/PROVINCE”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

 

La redazione PERK SOLUTION