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PNRR 4: Istituzione della cabina di coordinamento a livello territoriale

Con la Circolare DAIT n.53 del 20 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito al contenuto di cui all’art. 9, comma 1 del L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all’ esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.

La norma prevede l’istituzione, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto per l’attuazione dei progetti del PNRR in materia di istruzione e, in tal caso, la partecipazione del rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell’ambito del citato monitoraggio.

La disposizione è finalizzata a rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

Nelle more dell’emanazione di apposite linee guida da parte della Struttura di missione PNRR per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l’eventuale adeguamento, le Prefetture sono invitate, ove non già effettuato, a istituire le cabine di coordinamento. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative la Struttura di missione PNRR, d’intesa con l’Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all’attuazione dei progetti PNRR. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle norme in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

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