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Il Fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 26/2024/PRSE, nell’ambito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune ha evidenziato come l’istituto del fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente. La ratio dell’art. 21 TUSP, dunque, è quella di conseguire un razionale utilizzo delle risorse della
collettività nel settore delle partecipazioni pubbliche e di tutelare il principio di libera concorrenza, incentivando la riduzione di società che presentano gestioni inefficienti. L’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nell’articolo 21 del TUSP.

Nel caso di specie, nella nota di osservazioni finali, il Magistrato istruttore rappresentava che nella Relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, relativa all’esercizio 2021, nel campo “Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)” era precisato: “l’Ente ha solo partecipazioni azionarie non ricorre la necessità di accontamenti”, recte accantonamenti. La Sezione rilevava come tale affermazione apparisse non coerente con l’attuale disciplina di cui all’art. 21 dal d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), richiamando l’attenzione sulla circostanza che la relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, oltre ad essere necessaria per i successivi adempimenti contabili dell’Ente, costituisce un indispensabile strumento per incrementare la funzione di trasparenza dei bilanci nei confronti della comunità amministrata in ragione dell’elevato livello di tecnicismo della contabilità armonizzata.

In linea generale, la Sezione rammenta che gli enti locali possono costituire o acquisire partecipazioni societarie nell’ambito della cornice definita dal TUSP, previo invio dell’atto deliberativo a questa Corte per l’esercizio delle funzioni ex art. 5, comma 3, del TUSP. Allo scopo, gli enti possono ricorrere ai tipi individuati dall’art. 2, comma 1, lett. l. del TUSP, tra cui figura anche la società per azioni. Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo il legislatore detta all’art. 21, intitolato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, una specifica disciplina a tutela degli equilibri di finanza pubblica dell’Ente, mediante la costituzione di un apposito accantonamento (i.e., il fondo perdite partecipate).

 

La redazione PERK SOLUTION