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Le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori, sono riferibili anche ai collaboratori nominati ai sensi dell’art. 239, comma 4 TUEL

Il Ministero dell’interno, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il coadiutore dell’organo di revisione di un ente locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dello stesso ente, ha evidenziato che le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori dall’articolo 236 del TUEL, sono riferibili anche ai collaboratori nominati ai sensi dell’articolo 239, comma 4.

L’articolo 239, comma 4, del TULE stabilisce che “L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.” L’articolo 236, comma 3, che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Ne consegue che il revisore non può svolgere anche la funzione di componente del nucleo di valutazione nel medesimo ente locale.

A tal riguardo, l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali con atto del 12 marzo 2018, ha fornito opportune indicazioni utili a superare le incertezze che derivano dalla lacunosa disciplina del testo unico 267 del TUEL, in merito al ruolo ed alle funzioni dei collaboratori dell’organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti. In tale atto è stata ribadita la necessità, anche per la nomina del collaboratore, di rispettare attentamente le norme sull’incompatibilità ed inconferibilità di cui al predetto articolo 236. Viene, inoltre, suggerito che nell’atto di affidamento dell’incarico, per precisa statuizione, debba essere contemplata la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.lgs 39 del 2013 e all’articolo 236.

 

La redazione PERK SOLUTION