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In G.U. la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

È stata pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023 la legge n. 214/2023, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”.

Il PNRR pone come obiettivo l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell’ambito di tale legge, in materia di:
– adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica;
– promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, si evidenzia come esso contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della milestone, fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti territoriali segnaliamo:

Art. 11 – (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La norma interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l’attività di commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo dettagliati criteri. Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive. Continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e salva rinuncia dell’avente titolo. Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio.

Inoltre, si proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato.

 

Art. 12 – (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione reca modifiche alla disciplina delle vendite straordinarie contenuta all’articolo 15 del D.lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’intento di  includere tra le circostanze che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018). Si interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. In particolare, la norma consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all’ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni.

Con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, sono previste alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. Inoltre, sono integrati i principi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all’insediamento di determinate attività in talune aree o l’adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

 

La redazione PERK SOLUTION