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Riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

La Direzione Centrale della Finanza, con comunicato del 10 ottobre 2023, informa che con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 agosto 2023, sono stati definiti i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l’anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, previsto dall’articolo 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15.

La quota di 100 milioni di euro del citato Fondo in favore dei comuni per l’anno 2023 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune (importi attribuiti ai singoli comuni).

I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024. I Comuni possono trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l’erogazione del servizio. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.

I comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I comuni sono tenuti, inoltre, alla trasmissione della scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a.. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.

 

La redazione PERK SOLUTION