Ai tributi locali è applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. n. 4, in luogo di quello ordinario di dieci anni. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza del 28/06/2023 n. 9104, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
I giudici di prime cure, hanno, pertanto, accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria in materia di Tarsu avanzata dal contribuente, non avendo l’ente impositore fornito alcuna prova circa l’avvenuta notificazione di atti interruttivi della stessa nel termine di cinque anni. Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed alcuna prova concreta a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta, atteso che contrariamente a quanto affermato l’Agente della Riscossione ha depositato in realtà soltanto gli estratti di ruolo ma non anche le relate di notifica degli atti citati, sicchè devono dunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenza e prescrizione, laddove si consideri che il tributo, soggetto a prescrizione quinquennale, attiene all’anno 2012 e la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 08.03.2022, ben oltre il termine di decadenza e prescrizione eccepito, senza che sia stata data prova della notifica di atti interruttivi tra la notifica degli accertamenti e la notifica dell’atto impugnato.
La redazione PERK SOLUTION