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Per l’erogazione degli incentivi funzioni tecniche occorre la nomina del direttore dell’esecuzione

La Corte dei conti, Sez. Campania, con delibera n. 191/2023, in riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ha evidenziato come negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020).

Al ricorrere di tale presupposto, che va verificato con rigore e oggettività, il legislatore preferisce derogare al suddetto principio, nell’intento di valorizzare,
attraverso la corretta erogazione degli incentivi, le professionalità interne all’amministrazione e di conseguire un risparmio di spesa per il mancato ricorso a
professionisti esterni. Se queste sono le ragioni della deroga, è chiaro che essa si giustifica solo in presenza di appalti di particolare e oggettiva importanza per qualità o importo delle prestazioni dedotte nel contratto. Sono queste le coordinate che devono guidare l’interpretazione delle norme in esame.

La Sezione rileva che nel sistema delineato dal Codice previgente:
– la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applica, ai sensi dell’art. 113, comma 2, alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, come figura distinta dal RUP;
– la nomina del direttore dell’esecuzione, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, è prevista soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità; le due ipotesi (importo superiore a 500.000,00 ovvero particolare complessità) vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità.

Con riferimento al nuovo codice, di cui al D.Lgs. 36/2023:
– l’art. 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi, sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione. –  l’art. 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle
prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della “particolare importanza”;
– l’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
– l’art. 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto art. 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
– per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14.
– per le forniture rileva, invece, il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

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