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Recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate

Con deliberazione n. 66/2020 la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha fornito il proprio parere ad un quesito posto da un Comune in merito al recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, e in particolare sulla possibilità di recupero mediante la rinuncia a capacità assunzionali, come previsto dall’articolo 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, usufruendo dell’importo derivante da tale rinuncia per più annualità, atteso che l’utilizzo delle capacità assunzionali ha effetti non limitati ad una sola annualità.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha evidenziato il percorso di recupero nel caso in cui i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente a quella prevista dalla contrattazione, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Una prima forma di recupero dei fondi è prevista dall’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Altra modalità di recupero è rappresentata dall’utilizzo, in tutto o in parte, del tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni. L’effettività del recupero finanziario deve essere garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over. La quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento dell’utilizzazione deve essere determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il quinquennio successivo alla maturazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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