Skip to content

Via libera dalla Conferenza Stato città allo schema di decreto concernente la certificazione dei fondi Covid 2022

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il modello COVID-19/2022 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l’anno 2021, mettendo a confronto i dati degli anni 2022 e 2019, con la novità che gli enti dovranno attestare nella stessa certificazione anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Gli enti locali sono tenuti, inoltre, a riportare la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell’anno 2023, ma limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023. Si segnala che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalla Certificazione Covid-19 per l’anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l’ammontare residuo è superiore all’importo di 100 euro. Pertanto, i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all’importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali. La scadenza della certificazione è fissata al 30 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION