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Avvio di opere indifferibili: La nota ANCI al DPCM che disciplina l’accesso al Fondo

Anci ha pubblicato la nota di lettura al DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, previsto dall’articolo 26, comma 7, del Dl n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC e che, per il 2022, ha una capienza finanziaria di 1,5 miliardi di euro.

Il provvedimento, come previsto dalla succitata normativa, è volto a disciplinare l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari per l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. dl Aiuti.
Il decreto individua due tipologie di intervento per l’assegnazione delle risorse: ordinaria e semplificata, quest’ultima riservata agli enti locali.
La procedura ordinaria riguarda l’accesso al fondo da parte delle Amministrazioni statali. Solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, l’accesso al fondo, sotto forma di contributo, ha una forma semplificata che non prevede alcuna istanza e segue la procedura di cui all’articolo 7 del DPCM. Trattasi di una norma di favore per i Comuni e le Città Metropolitane che consente un’accelerazione dell’adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell’Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi indicate.
L’articolo 7 del DPCM prevede, dunque, una procedura speciale per gli enti locali, senza la presentazione di una domanda da parte delle amministrazioni ma tramite l’assegnazione diretta delle risorse attribuite dal decreto stesso, indicate nell’Allegato 1, per le opere o gli interventi degli enti locali che necessitano di tale ulteriore contributo. Pertanto, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione, la percentuale indicata nell’Allegato del DPCM.
La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio. La comunicazione di tale preassegnazione da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice, entro 10 giorni dalla pubblicazione in GU del DPCM, costituisce pertanto l’aggiornamento del finanziamento assegnato.
Nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere, potrà anche rimodulare la preassegnazione del contributo al fine di considerare la sussistenza di altre risorse disponibili, ferma restando la misura di riferimento dell’incremento oggetto di preassegnazione di cui al citato Allegato 1. Per gli interventi oggetto di questa procedura semplificata (Allegato 1), infatti, non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse nell’ambito del quadro economico o su altri interventi già ultimati, in quanto l’analisi verrà fatta mensilmente da ciascuna Amministrazione finanziatrice, attraverso il sistema ReGiS, che procede poi, sulla base dei risultati di tale verifica, all’assegnazione definitiva.
In relazione alla predetta verifica, l’Amministrazione statale finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale dello Stato, entro 5 giorni dalla chiusura del mese, le risorse finanziarie da riassegnare.
Nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell’affidamento delle opere entro il 31 dicembre 2022, è previsto –da parte dell’Amministrazione finanziatrice– l’annullamento della preassegnazione. In relazione a tali verifiche, l’Amministrazione finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale, entro il 31 gennaio 2023, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.
Si coglie infine l’occasione per chiarire in via definitiva il problema della finanziabilità dell’IVA in seguito a progetti finanziati con risorse PNRR, i cui quadri economici risultino modificati per effetto dell’aumento dei costi dei materiali e del relativo contributo a valere sui fondi ministeriali per revisione dei prezzi. A tal proposito si riporta quanto già chiarito dal Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato sull’Iva per progetti PNRR e cioè che “tutti i progetti sono finanziati nel loro costo integrale (comprensivo dunque di IVA). In sede di rendicontazione l’IVA va scorporata e considerata separatamente solo per finalità contabili nei confronti della Commissione Europea”.

 

La redazione PERK SOLUTION

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