Con il messaggio n. 2553 del 24 giugno 2022 l’INPS fornisce indicazioni operative sugli adempimenti del Fondo di pensione complementare Perseo-SIRIO, a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2021, dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione specificatamente al Fondo Perseo-Sirio
L’Accordo ribadisce, inoltre, l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. Nel messaggio, l’INPS schematizza le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:
- compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
- per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
- decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
- non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.
L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo). Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.
La redazione PERK SOLUTION