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La ricostituzione del capitale sociale società a partecipazione pubblica oltre il minimo legale richiede una adeguata motivazione analitica

Nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di grave crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 76/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente in merito alla disposizione di cui all’art. 2447 c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in ragione di perdite di esercizio, che ha chiesto  di sapere se la misura di un’eventuale ricapitalizzazione debba essere contenuta al minimo legale o possa essere di maggiore importo, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali, resi nella vigenza dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 che hanno limitato la ricapitalizzazione allo stretto ripristino del minimo legale.
La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale rappresenta una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c., con conseguente avvio della fase di liquidazione della stessa. Pertanto, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società partecipata e, per essa, il socio pubblico, sono chiamati a effettuare una scelta discrezionale tra le seguenti alternative:
– scioglimento della società mediante avvio della fase di liquidazione;
– trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., sempre che il valore del capitale sociale residuo non sia inferiore (anche) al minimo previsto per il tipo societario s.r.l.;
– conservazione della s.p.a. mediante aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge, secondo la previsione letterale dell’art. 2447.
La scelta deve essere conforme ai criteri generali dell’azione amministrativa (economicità, efficienza, ragionevolezza e proporzione) oltre ai criteri specifici di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, c. 2, Tusp) e del numero di partecipazioni societarie (art. 18, l. n. 124/2015).
Per la Sezione, il rispristino del capitale sociale minimo deve, di regola, attestarsi nella misura del minimo legale, salve ragioni speciali, previste o comunque rinvenibili nel piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un’ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche. Tanto comporta un maggiore onere motivazionale da parte del rifinanziatore; infatti, quale che sia l’entità finanziaria di un’eventuale scelta di ricapitalizzazione, sul socio pubblico incombe, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tusp, un “onere di motivazione analitica” sulla convenienza economica della ricapitalizzazione e sulla sostenibilità finanziaria della stessa. La prevista analiticità del supporto motivazionale rende quindi necessario un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico idoneo a evidenziare le ragioni della ricapitalizzazione e di quelle che, eccezionalmente, inducano a effettuarla in misura superiore al minimo legale. Solo una motivazione analitica, infatti, è idonea a rappresentare le cause di interesse pubblico sottostanti le scelte amministrative effettuate e, quindi, la legittimità delle stesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

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