Con deliberazione n. 34/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito il proprio parere ad un quesito di un Comune, volto ad appurare la possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. L’istanza muove dalle previsioni del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, il quale prevede che in caso di risultato economico negativo della gestione, l’Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell’ambito della magistratura contabile, ha ribadito che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale, che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dallart. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL.