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Decreto Bollette, convertito definitivamente in legge

Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, c.d. “decreto bollette”.

Disposizioni in materia di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (art. 19-ter)
Si prevede che, al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sentita la Conferenza unificata, siano stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo determinati criteri.

Proroga dell’approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome (art. 26, comma 2-ter)
La disposizione proroga i termini di approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome. In particolare si dispone la proroga dell’approvazione del rendiconto relativo all’anno 2021 da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022 (anziché entro il 31 luglio), con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 30 aprile), nonché la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2021 al 30 novembre 2022 (anziché al 30 settembre).

Contributi straordinari agli enti locali (art. 27)
Si incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell’imposta di
soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022. Viene istituito un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. È previsto un contributo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

Misure di rigenerazione urbana (art. 29)
Sono previste una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati. A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell’interno e l’assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026, con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri. Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo. È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno. In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall’anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021.

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 35-bis)
Si prevede l’obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art. 41)
Si estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei
mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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