Sono debiti fuori bilancio le spese per la registrazione delle sentenze

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 71/2025, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, ha evidenziato come le stesse rientrino nella previsione di cui all’art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ancorché l’ente sia risultato vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, ma sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa
registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 194, nel prevedere la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria
deliberazione n. 77/2019/PAR).

Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

 

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Nuovo bonus sociale per i rifiuti e nuova componente perequativa

È stato pubblicato in G.U. n. 60 del 13-03-2025, il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.

Sono demandate ad ARERA le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con la delibera n. 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025. Si prevede che prevedere che la componente 𝑈𝑅3,𝑎 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell’onere connesso all’erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

 

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Concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025, corredato della Nota metodologica e dell’allegato B, recante le modalità di riparto, per il triennio 2025-2027, delle risorse dei fondi di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n.207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014 e all’articolo 1, comma 150-bis, della legge n.56 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

 

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Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta. Ogni operatore economico può presentare una sola proposta

Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali – compatibili o incompatibili tra loro – deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.

La delibera riguarda una procedura di gara della prefettura finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti.

“Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco – sottolinea Anac -, è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione” (fonte Anac).

 

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La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento.

I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente. È quanto stabilito da ANAC, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025. 

Le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

 

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Enti deficitari, certificazione copertura del costo dei servizi anno 2022 prorogata al 30 maggio 2025

Il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 31 maggio 2025 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2022 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario.

Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’interno del 19 febbraio 2025 sono stati approvati i modelli di certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2022, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria.

 

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Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale anno 2024 entro il 30/4

È disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali TBEL, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2024.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 e/o 2022, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2025. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2024.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 30-ter dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegati
Circolare promozione economica locale 2024

 

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BANDI – Cultura Missione Comune 2025. Presentazione istanze entro il 30 giugno 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per mutui a tasso fisso, a tasso d’interesse completamente abbattuto* per finanziamenti di durata fino a 10 anni, destinati agli Enti Locali e Territoriali per la tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al PNRR da stipulare entro il 30/06/2025 (Vedi scheda).

Il Mutuo Ordinario Cultura Enti Locali e Regioni potrà godere delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Cultura Missione Comune 2024 a seconda delle caratteristiche demografiche del richiedente (Piccolo Comune, Comune Medio, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni).

I contributi in conto interessi sono destinati all’abbattimento completo degli interessi sui mutui a tasso fisso – della durata massima di 10 anni – contratti da Enti Locali e Regioni  per finanziare la realizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale, agli istituti e ai luoghi della cultura, a titolo esemplificativo: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, immobili vincolati, giardini storici, teatri, auditorium e sale concerti, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Con il Bando Cultura Missione Comune è possibile finanziare:

  • La prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
  • Il recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale
  • La digitalizzazione di beni culturali e/o paesaggistici
  • L’acquisizione di beni appartenenti al patrimonio culturale
  • Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione
  • Il cofinanziamento dei contributi regionali/nazionali/europei in conto capitale – es. Bandi PNNR, Bandi regionali…

L’importo di mutuo massimo agevolabile è di:

  • 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti)
  • 4 milioni per i Comuni con 5.000-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata
  • 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Contributi in conto interessi:

Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi, calcolati su mutui a tasso fisso della durata massima di 10 anni, se inoltrate entro il 30/05/2025. Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore, il Contributo concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo.

 

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BANDI – Sport Missione Comune 2025. Presentazione istanze entro il 30 settembre 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto*, destinati agli Enti Locali e Territoriali per finanziare progetti di infrastrutture sportive da stipulare entro il 31/12/2025.

Il Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni è un finanziamento che gode delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Sport Missione Comune 2025.

I contributi in conto interessi stanziati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per l’iniziativa “Sport Missione Comune 2025”, sono destinati all’abbattimento degli interessi sui mutui a tasso fisso contratti da Enti Locali e Regioni per:

  • La costruzione, ampliamento, acquisto attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili;
  • L’acquisto dell’immobile destinato o da destinare ad uso sportivo;
  • Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali da costruzione o la copertura delle spese per perizie suppletive o maggiori spese per prescrizioni e adeguamento a norme;
  • La copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto capitale ridotto dall’Ente concedente successivamente all’appalto delle opere;
  • Il cofinanziamento ai bandi PNRR, bandi regionali, Bando Sport e Periferie, contributi per investimenti, contributi ai Comuni per le opere pubbliche.​

L’importo massimo agevolabile è di:

  • 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti)
  • 4 milioni per i Comuni con 5.001-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata
  • 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni

Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo (compreso il Parere favorevole del CONI) andranno presentate tramite il Portale Clienti ICSC entro il 30/09/2025 e potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi della durata massima di 10 anni.

Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il “Contributo” concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d’ammortamento.

 

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