La Direzione Centrale della Finanza Locale, con Circolare D.A.I.T. n. 3/2025, fornisce le istruzioni operative in merito alla rendicontazione dei proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio 2024, come previsto dall’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.
La certificazione dovrà essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, accedendo all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.
È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025. Il termine del 31 maggio 2025 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.
Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2024 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 11 del 6 febbraio 2024. Ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.
Si ricorda che l’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.
La redazione PERK SOLUTION