Relazione sui servizi pubblici locali: on line la piattaforma ANAC

È stata rilasciata sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la nuova versione della piattaforma della Trasparenza dei servizi pubblici locali, disponibile ora nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Tale versione rappresenta un’evoluzione della piattaforma avviata dal 2023, e implementa le funzionalità per la trasmissione ad Anac delle Relazioni annuali come da decreto legislativo 201/22 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

La piattaforma unica per la trasparenza rappresenta lo strumento esclusivo di trasmissione delle Relazioni ad Anac che provvederà, contestualmente all’acquisizione, a renderle disponibili nella sezione ad accesso libero dove è possibile effettuare ricerche per Regione e tipologia di Ente.
Le Relazioni già trasmesse all’Autorità via Pec saranno progressivamente rese disponibili nella piattaforma e nella suddetta sezione ad accesso libero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione proventi da violazione Codice della Strada 2024. Istruzioni operative

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con Circolare D.A.I.T. n. 3/2025, fornisce le istruzioni operative in merito alla rendicontazione dei proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio 2024, come previsto dall’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La certificazione dovrà essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2025 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025, accedendo all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify. Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa verificando che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente medesimo, a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL), la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.

È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2025. Il termine del 31 maggio 2025 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2024 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 11 del 6 febbraio 2024. Ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.

Si ricorda che l’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Abnorme ritardo per lavori non conclusi a dieci anni dall’aggiudicazione

Con la delibera n. 331 del 2024, all’esito di istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di vigilanza su un appalto di un piccolo Comune, ha evidenziato la cattiva gestione di un intervento riguardante la realizzazione di lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale, di manutenzione di tratti di fognatura e ampliamento della rete fognaria, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non risulta ancora concluso.

Nel caso di specie, l’intervento – con progetto esecutivo del 2003, poi adeguato nel 2008 – è andato in gara nell’agosto 2014, è stato aggiudicato solo nel marzo 2019 per poi essere contrattualizzato nell’ottobre successivo; nel marzo 2020 è stata effettuata la consegna parziale, nel marzo 2021 la consegna definitiva e alla scorsa estate non era ancora concluso, presentando un avanzamento pari a circa l’80%: una “abnorme dilatazione temporale” afferma la delibera, specificando come tale circostanza abbia di fatto vanificato la consistente riduzione del tempo di esecuzione dei lavori che era stata offerta dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, con un dimezzamento da 530 a 265 giorni, insieme a un ribasso e a interventi aggiuntivi in Frazioni del Comune.

L’esecuzione dei lavori risulta caratterizzata da continue modifiche al progetto posto a base di gara, da una contabilizzazione lacunosa degli stessi tanto da suscitare la richiesta della Regione della revoca del SAL. n. 1, da una perizia di variante disposta sia a causa della non rispondenza del progetto alle mutate esigenze della popolazione e del territorio sia a causa di carenze nel progetto esecutivo originario.

Per l’Autorità, risulta in contrasto ai criteri di efficacia ed efficienza la gestione di un appalto di lavori, relativi al sistema fognario-depurativo comunale, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non siano ancora conclusi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC e accordi quadro: I chiarimenti del MIT

Con il parere 3189 del 30 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in presenza di accordi quadro.

In particolare, il Ministero chiarisce che il contributo ANAC è stabilito secondo nuove tariffe in vigore dal 2023, come previsto dalla delibera n. 621/2022. La contribuzione varia in base alla tipologia di gara e viene calcolata sul valore complessivo dell’appalto. Per gli Accordi Quadro, il contributo va calcolato sull’importo complessivo dell’accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi. Questo è in linea con le indicazioni ANAC, che non richiedono l’impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato.

Tale interpretazione è costante ed è in linea ai pareri resi da questo Supporto Giuridico, in base ai quali, il contributo è dovuto una sola volta in relazione all’importo complessivo dell’accordo quadro. I contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo. Il Bando Tipo di ANAC conferma che l’importo del contributo va calcolato sull’importo stimato massimo dell’accordo quadro e impegnato al momento della gara iniziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA Digitale 2026: Nuovo Avviso Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”

È stato pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale il nuovo Avviso Pubblico Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, rivolto ai Comuni per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), per la presentazione di domande di partecipazione a valere sulle risorse PNRR.

La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA”. Il singolo Soggetto attuatore proponente, come sopra individuato, potrà presentare una sola domanda di partecipazione.

La domanda di candidatura al presente Avviso può essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 7 marzo 2025, esclusivamente online sulla piattaforma all’indirizzo https://PAdigi-tale2026.gov.it., accedendo all’area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale. Alla fine della procedura di candidatura, il sistema permette di creare la domanda di partecipazione . Alla PEC scelta in fase di primo accesso, l’ente riceverà una ricevuta di trasmissione.

Arera, Raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024

Con comunicato del 3 febbraio 2025, Arera ricorda che a partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:

  • Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
  • Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
  • Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

Istruzioni per la compilazione

Infine, l’Autorità ricorda che i soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION