Legge di bilancio 2025: Misure in materia di congedi parentali

I commi 217 e 218 della legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024, prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale.

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80 per cento – anziché al 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –.

In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80 per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Welfare integrativo e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

I commi 124-127 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

In particolare, il comma 124 prevede che (al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – concorrono anche le risorse destinate – nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico – a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Si ricorda che la Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024, aveva, invece, escluso il welfare integrativo dal tetto del salario accessorio.

I commi 126 e 127 modificato l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente. Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto – siano calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall’acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

Le modifiche all’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, si applicheranno alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Risorse finanziarie Comuni frontalieri

Il comma 101, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.

La lettera a), nel novellare il commi 5 dell’articolo 10 della suddetta legge di ratifica, varia la percentuale prevista ai fini dell’attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10, stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. In secondo luogo, si introduce la previsione che l’utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell’importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La lett. b), del comma in esame integra il secondo comma dell’articolo 11 della legge di ratifica, relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l’anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045. Un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze – adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati – definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Le istruzioni del MEF alle amministrazioni pubbliche assoggettate alla fase pilota 2025

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024) sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione:

● all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti;

● alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base;

● alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.

Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l’esercizio 2025, di cui all’articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, gli enti dovranno riclassificare i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, definendo opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, saranno adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di governance, di cui all’articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025.

Il ciclo di formazione di base, di cui all’articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 sarà erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione accrual, accessibile dalla sezione del sito Internet della RGS. Le amministrazioni entro 45 giorni dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della formazione accrual, con le modalità ivi indicate, designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l’iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall’amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione. Il referente responsabile della formazione dovrà monitorare il completamento del percorso formativo del personale iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, si prevede che gli enti locali trasmettano alla RGS gli schemi di bilancio dell’esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la procedura XBRL, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di governance e pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 entro il 31 marzo del 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 305 in data 31 dicembre 2024 (SO 45), il D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Le modifiche al Codice sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato. La ratio ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici:

  • sono state apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

La novella legislativa si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici:

Equo compenso
Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso. Si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie. Le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Tutele lavoristiche
Nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l’individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro. È previsto l’inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei
contratti. In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

Digitalizzazione
Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Qualificazione delle stazioni appaltanti
Sono state introdotte una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, al fine di conciliare, da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e,
dall’altro lato, l’interesse a prevenire stalli di sistema nell’esecuzione. Inoltre, si è intervenuti anche con l’intento di incentivare e migliorare l’attività di formazione, nonché ampliare il più possibile l’offerta formativa.

Revisione prezzi
Sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.

Consorzi
All’interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli stakeholders che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell’istituto. Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al c.d. “cumulo alla rinfusa”, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l’ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l’applicazione dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
Si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendosi in particolare all’articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della “territorialità” per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione. Si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre. Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.

Fase esecutiva del contratto di appalto
In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice). Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere
generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell’esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Partenariato pubblico privato
L’istituto del project financing rientra, trasversalmente, anche all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza’ sia della ‘M1C1-73-quinquies Riforma 1.10). Con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, assolvendo, per esempio, all’impegno assunto di rimodulare l’operatività della prevista “clausola di prelazione” per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale. Si è tuttavia affiancata anche l’opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.

 

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, il Consiglio di Anac ha deliberato un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell’Autorità.

Tale proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione. L’Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibili i dati del Fondo di solidarietà comunale. Gli incrementi disposti dalla legge di bilancio 2025

Sono disponibili sul portale della Finanza locale i dati del Fondo di solidarietà comuna 2025. A decorrere dal 2025 le componenti del Fondo di solidarietà legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS). Di conseguenza, dal 2025 il FELS affiancherà il FSC con lo specifico obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

L’articolazione in due fondi mantiene la parità di risorse complessivamente assegnate al comparto, salvo che per la riduzione di 75,99 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 secondo l’articolo 19 del decreto legge n. 124 del 2023 come modificato dall’articolo 9-terdecies del decreto legge 76 del 2024,al fine di favorire le assunzioni nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Nel 2025 l’attribuzione delle risorse del FSC segue gli stessi criteri utilizzati per il fondo attribuito per l’anno 2024, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi perequativi: la prima quota corrispondente al 25% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche; la seconda quota corrispondente al 75% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, di cui però si considera l’80% in base al livello raggiunto dal target perequativo e il 20% in base al criterio di compensazione delle risorse storiche.

La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), commi 753-754, incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà, rideterminando gli importi dello stesso. Per effetto della rideterminazione, tenuto conto anche di precedenti rideterminazioni legislative della dotazione del Fondo, ne risultano i seguenti incrementi:
• 112 milioni per il 2026;
• 168 milioni per il 2027;
• 224 milioni per il 2028;
• 280 milioni per il 2029;
• circa 306 milioni (305.985.748 euro) a decorrere dall’anno 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Al fine di sostenere l’avanzamento del percorso perequativo sono assegnate risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione. Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nel riparto nei seguenti importi:
-560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
– 672 milioni di euro nel 2026;
– 728 milioni di euro nel 2027;
– 784 milioni di euro nel 2028;
– 840 milioni di euro nel 2029;
– 870 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Inoltre, si istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Decreto di proroga del bilancio di previsione 2025-2027

Con decreto del 24 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Si ricorda che il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione periodica SPL: cambiano le modalità per inoltro e pubblicazione delle relazioni annuali

Con comunicato del 30 dicembre 2024, l’ANAC informa che gli Enti individuati dal dlgs 201/22 art. 30 non sono più tenuti ad inviare all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite Pec o protocollo le relazioni annuali in quanto sono in corso nella Piattaforma per la Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali implementazioni di ulteriori funzionalità che consentiranno agli Enti stessi la pubblicazione in autonomia della relazione annuale.

La nuova Piattaforma Unica della Trasparenza consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’ANAC gli Enti procedono alla pubblicazione della relazione sui servizi pubblici 2024 sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D. Lgs. 201/2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento 2024 al PNA 2022: consultazione pubblica sul documento adottato dall’ANAC

È stata avviata la consultazione pubblica on line sull’Aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, in cui l’ANAC ha voluto fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il documento – approvato in via preliminare nell’adunanza del 16 dicembre 2024 del Consiglio Anac – illustra i diversi contenuti che compongono la sezione. Si tratta della scheda anagrafica, degli obiettivi strategici, dell’analisi del contesto esterno ed interno, a sua volta articolato in mappature, misure generali e sottosezione trasparenza. Per la definizione delle mappature, delle misure generali e della sottosezione trasparenza sono stati elaborati tre appositi allegati, consultabili assieme al documento nella pagina web dedicata alla consultazione pubblica sul sito dell’Autorità, da cui è possibile accedere ad apposito questionario online per l’invio delle osservazioni.

I contenuti proposti nel documento, che ogni Comune potrà adattare alla propria realtà organizzativa e alle attività svolte, recepiscono anche le semplificazioni che il legislatore ha previsto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti) e quelle per i piccoli Comuni introdotte da Anac nei precedenti PNA.

In altri termini, l’Aggiornamento 2024 intende essere una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e per l’autovalutazione della stessa. Ciò consentirà ai piccoli Comuni di massimizzare l’uso delle risorse a disposizione – umane, finanziare e strumentali – per  perseguire più agevolmente i propri obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell’azione amministrativa.

Sarà possibile inviare le osservazioni al documento entro il 13 gennaio 2025 alle ore 23.59, esclusivamente tramite il questionario on line raggiungibile dalla pagina del sito dell’Autorità dedicata alla consultazione.

 

La redazione PERK SOLUTION