Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale

Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale occorre computare anche il Sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere volto ad appurare se per l’elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco).

L’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’ente.

Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, il Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021 ha precisato che “… il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)”. Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.”

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso dei minori gettiti IMU 2024 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 9 marzo 2023

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 dicembre 2024, corredato dell’allegato A, recante: “Rimborso dei minori gettiti, riferiti all’anno 2024, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 9 marzo 2023, per un importo complessivo di 108.500 euro”, previsto dall’articolo 18-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio, 2024, n.11.

Ai comuni ubicati nei territori della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, è attribuito l’importo complessivo di 108.500 euro, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, secondo le quote individuate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION