Agenzia Entrate: Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva

Con la risposta n. 2/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’esenzione IVA, prevista dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

Nel caso di specie, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) istante, affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket. Secondo l’accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’ASD si occupa di servizi accessori, quali servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport, a fronte di un ”emolumento” da corrispondere al Comune da calcolarsi alla fine di ogni mese sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale. A tal riguardo, l’ASD chiede se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport. Inoltre, l’accordo prevede che l’Istante è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

L’Agenzia ricorda che l’art. 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA. Nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010. In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione.

Secondo l’Agenzia, la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’ASD, oggetto dell’accordo in esame, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione Iva prevista  dal citato articolo 36-bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION

Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION