Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR, il decreto del MEF

È stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04-01-2025, il decreto del Ministero dell’economia 6 dicembre 2024, recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr”. Le indicazioni si rivolgono alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori dei relativi interventi.

In particolare, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS o, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.

Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l’erogazione di anticipi superiori al 30 per cento.

Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 1 al presente decreto «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Ai fini della conclusione dell’intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate.

Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l’amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l’erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso – con atto motivato – e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell’amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Come noto, il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal riguardo, l’Agenzia ha pubblicato una sintesi delle modifiche apportate dal provvedimento normativo, che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, che di seguito riportiamo:

In particolare, a partire dal 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosfericicalamità naturaliincendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Legge di bilancio 2025: Bonus asilo nido

I commi 209-211 della legge di bilancio 2025 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Più in particolare, la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. Con la modifica normativa è previsto che il valore di ISEE del nucleo familiare, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, sia calcolato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. È soppressa, inoltre, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Finanza Locale: Rimborso addizionale IRPEF 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dell’8 gennaio 2025, informa che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2024, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2024 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF” i cui ristori, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’interno.

In particolare, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF, così costituito:

  • euro 168.538.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;
  • euro 57.080.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti.

A seguito di richiesta del Ministero dell’interno del 4 novembre, con nota del 12 dicembre 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all’esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell’interno i relativi piani di riparto:

  • Allegato 1 – Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi – Anno 2024;
  • Allegato 2 – Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca – anno 2024.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n. 4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell’importo teorico spettante, determinando un’economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando Sport e Periferie 2024: pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco dei 39 Comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, destinatari del contributo relativo al bando “Sport e Periferie 2024” il cui decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.
Le risorse sono finalizzate alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita, il contrasto a sedentarietà e degrado, con impianti più sicuri e accessibili.

 

La redazione PERK SOLUTION