Bando Piccoli Comuni. Chiarimenti sulle richieste di informazioni relative al finanziamento dei progetti

Con comunicato del 27 gennaio 2025, il Dipartimento Casa Italia ricorda che la legge 6 ottobre 2017 n.158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, ha previsto all’articolo 3 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per la cui utilizzazione è stata prevista la predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”, successivamente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano, il Dipartimento Casa Italia ha predisposto nel mese di luglio 2023 un bando per la selezione dei progetti e ha successivamente concluso le attività istruttorie di propria competenza in coincidenza con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni – Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”.

In conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024, il Dipartimento Casa Italia ha trasmesso tutta la documentazione prodotta dagli Enti proponenti a corredo dei progetti ritenuti ammessi e finanziabili al Ministero dell’Interno, in quanto amministrazione presso il cui stato di previsione è, come indicato sopra, istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni e pertanto deputata alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti ammessi e al conseguente finanziamento degli interventi, come specificato dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto.

Eventuali richieste di informazioni riguardanti le convenzioni con gli Enti proponenti dovranno pertanto essere indirizzate al Ministero dell’interno, conformemente a quanto disposto all’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024.

Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento delle autovetture utilizzate alla data del 31 dicembre 2024 fissato al 21 febbraio 2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate 31.12.2024 entro il termine del 21 febbraio 2025.

Oggetto della rilevazione

Sono da rilevare esclusivamente le auto che rientrino nella categoria di cui l’art. 54 lettera A del codice della strada, ovvero i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Sono escluse dal censimento:

  • autobus, autocarri, trattori, autotreni, autovetture per uso speciale, autovetture per trasporto specifico, autoarticolati, autosnodati, caravan e mezzi d’opera e tutti gli altri tipi di veicoli diversi dalle autovetture, quali motocicli e motoscafi;
  • le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Grazie all’interoperabilità con il PRA ACI, il sistema consente di rilevare esclusivamente i veicoli:

  • immatricolati come categoria di veicoli destinati al trasporto di persone;
  • risultanti nella disponibilità dell’ente al 31.12.2024.

Per le auto censite negli anni precedenti e presenti nel sistema il sistema consente inoltre di identificare e verificare più facilmente:

  • le auto che presentano eventuali errori nella indicazione dei dati tecnici;
  • le auto che, da controlli effettuati a campione, risultano essere esclusi dal censimento.

Sul sito censimentoautopa.gov.it, sono disponibili FAQ a supporto della compilazione. Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile inviare una e-mail all’indirizzo helpdesk.autopa@formez.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di Bilancio 2025, la nota Anci sulle novità in materia sociale e socio-sanitaria

Anci ha pubblicato la nota di lettura, redatta dal Dipartimento Welfare, sulle principali novità per i Comuni e le Città in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2025.

Tra le diverse disposizioni segnaliamo:

  • l’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (commi 105-106): destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie, avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Bonus asilo nido (commi 209-211): che estende la platea dei beneficiari del bonus Asilo nido (art. 1 c. 355 legge 232/2016) in quanto, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del beneficio, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230). Viene altresì eliminata la condizione, prima prevista per l’accesso alla maggiorazione, della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni;
  • Misure in materia di congedi parentali (commi 217-218): Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. La misura si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024;
  • Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (comma 234): laddove si modificano le norme procedurali per l’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. In particolare, si prevede che i criteri generali per l’utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo, sono stabiliti con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia;
  • Fondo affidamento minori (commi 759-765): si prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese sostenute dai comuni per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il fondo istituito è pari a 100 milioni annui nel triennio 2025-27 e viene ripartito annualmente, entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa certificazione della spesa sostenuta l’anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria. La norma stabilisce che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.
  • Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni (commi 769-771): Si istituisce un fondo dell’importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: la stipula del contratto precede l’impegno di spesa

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 163/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento gius-contabile da riservare al procedimento di spesa per le procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il Comune istante prospetta due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL:

Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
ovvero procedere come segue:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.

Per la Sezione il procedimento gius-contabile corretto da seguire è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale. L’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato-Città ai criteri di riparto del contributo alla finanza pubblica

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 23 gennaio 2025, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Nel caso dei Comuni il contributo per il 2025 è fissato a 130 milioni di euro, nel caso delle Città metropolitane e Province il contributo richiesto ammonta a 10 milioni di euro, di cui circa 3,5 milioni a carico delle Città metropolitane. Gli importi attribuiti a ciascun ente dovranno essere accantonati sulla parte corrente del bilancio di previsione. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:

a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;

b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Nel corso della riunione, l’Anci ha auspicato che il contributo alla finanza pubblica dei Comuni e delle Città metropolitane possa essere ridotto nei prossimi anni, dato l’aumento degli oneri necessari per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi locali e la convergenza della spesa locale rispetto ai criteri della nuova governance economico-finanziaria europea.

La Stato-città ha inoltre dato via libera al riparto del contributo di 56 milioni di euro, quale partecipazione statale verticale al finanziamento della perequazione a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario che risultano meno dotati in base al sistema dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Le componenti perequative Tari vanno versate sulle somme incassate

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con due delibere fotocopia, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Nello specifico i due comuni istanti hanno chiesto alla Sezione:

  • se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
  • se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

La Sezione rileva come la corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizzi l’oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l’altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell’utenza. L’adempimento dell’obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell’utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

Le componenti perequative presentano analogie con la TEFA contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Ad avviso del Collegio, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA, anche per le componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Infine, richiamando una nota del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano Triennale per l’informatica nella PA: online l’aggiornamento 2025

È stato pubblicato l’aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024 – 2026 che fornisce nuovi elementi allineati agli scenari e alla normativa in costante cambiamento. Il Piano è uno strumento di fondamentale importanza per indirizzare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socio-economico in rapida evoluzione, l’informatica e le nuove tecnologie rivestono, infatti, un ruolo strategico, richiedendo un’accurata pianificazione nel settore pubblico. Il Piano Triennale 2024-2026, in particolare, si è distinto rispetto alle precedenti edizioni, anche per il suo processo di elaborazione che ha visto da un lato, l’istituzione di un Tavolo di concertazione cui hanno partecipato pubbliche amministrazioni, dall’altro il successivo confronto con Università, mondo della ricerca e settore privato, al fine di garantire un coinvolgimento diversificato e una visione completa nella sua elaborazione.

L’aggiornamento 2025

La nuova versione rappresenta l’aggiornamento 2025 del Piano 2024-2026 che sostanzialmente mantiene gli stessi obiettivi e gli stessi target da raggiungere. Solo alcuni di essi, infatti, sono stati rimodulati per adeguarli ad interventi riguardanti la normativa o nuove regole sopraggiunte. Il Piano, in questa logica, diventa un documento in progress, e gli aggiornamenti annuali previsti nel triennio di riferimento ne sono uno strumento operativo per un costante supporto e indirizzo strategico verso l’utente finale.

La struttura

L’aggiornamento 2025 mantiene la stessa la struttura del Piano Triennale 2024-2026. La sezione “Scenario”, in grado di offrire un’anteprima sui temi trattati, riflette sui progressi rispetto ai Piani precedenti e delinea le future traiettorie, evidenziando punti di attenzione e azioni essenziali per gli Enti coinvolti. La parte “Contesto normativo e strategico” fornisce riferimenti normativi e strategici con collegamenti a documenti e siti ufficiali, inclusi gli investimenti specifici del PNRR. Le sezioni “Obiettivi” e “Risultati attesi” delineano gli obiettivi prefissati e identificano i risultati attesi con relativi target annuali e per il triennio. La sezione “Linee di azione istituzionali e per le PA” aggiorna la roadmap delle attività a carico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di altri soggetti istituzionali. Inoltre, per favorire l’operatività del Piano, sono stati aggiunti alcuni paragrafi, al termine di ciascuna sezione, che riportano gli strumenti per l’attuazione e il monitoraggio del Piano e le possibili risorse e fonti di finanziamento.

Cresce la “cassetta degli attrezzi” per le PA

In linea con quanto già proposto nel Piano 2024-2026, una delle principali novità dell’aggiornamento 2025 riguarda la Sezione III – Strumenti. Si tratta di 16 strumenti operativi, con altrettante schede descrittive, che le amministrazioni possono prendere a riferimento come modelli di supporto, esempi di buone pratiche e check-list per pianificare i propri interventi.

 

 

Trattenimento in servizio fino a 70 anni: il Ministro per la PA firma le indicazioni applicative

Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.
Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto.
In particolare, la misura:
  • non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
  • attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
  • stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
  • condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
  • condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.
Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, Secondo avviso mense scolastiche, termine aggiudicazione differito al 31 marzo 2025

Con nota del 20 gennaio 2025, Il Ministero dell’istruzione e del merito – con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – comunica che è stato differito eccezionalmente al 31 marzo 2025 il termine dell’aggiudicazione dei lavori fissato originariamente al 28 febbraio 2025.

Con appositi addendum che il Ministero renderà disponibili nei prossimi giorni saranno aggiornati gli accordi di concessione già sottoscritti dai Comuni. Nelle more dell’aggiornamento si dovrà tener conto esclusivamente delle tempistiche individuate nella suddetta nota MIM.

  • Aggiudicazione dei lavori – Entro il 31 marzo 2025;
  • Notifica dell’aggiudicazione Entro il 31 marzo 2025;
  • Avvio dei lavori – Entro il 31 maggio 2025;
  • Conclusione dei lavori – Entro il 31 marzo 2026;
  • Collaudo dei lavori – Entro il 30 giugno 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION