Corte dei conti: Relazione semestrale sul PNRR

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con Delibera n. 59/SSRRCO/REF/2024, hanno approvato la Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Il documento fornisce un quadro complessivo dell’avanzamento del Piano da distinte angolazioni: i progressi registrati nel conseguimento di milestone e target semestrali, l’evoluzione della spesa e della relativa rendicontazione, un quadro complessivo dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti ferroviari, una descrizione della strategia antifrode e del relativo livello di implementazione da parte delle Amministrazioni titolari di intervento. Seguono tre approfondimenti tematici: il primo sul contributo del Piano nell’affrontare il problema del disagio abitativo; il secondo sulle misure di efficientamento energetico degli edifici e il terzo su quelle per l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

Risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Parimenti elevati i risultati con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno (tasso di raggiungimento all’88%). Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi conseguiti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell’opera nel caso dei contratti pubblici (dal tempo medio di 273,3 giorni per i contratti aggiudicati nel 2019 e conclusi entro giugno 2021, a 246,6 giorni per i contratti aggiudicati nel periodo 1.7.2021/30.6.2022 e conclusi entro fine 2023); ridotto a giugno scorso di oltre il 90% l’arretrato giudiziario presso i TAR e il Consiglio di Stato rispetto al 31 dicembre 2019. Segnali concreti, questi, dell’impatto di riforme e investimenti del PNRR sull’efficienza del sistema italiano.
Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al relativo conseguimento nei termini.

Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nel percorso attuativo risulta in linea con le scadenze concordate, l’avanzamento finanziario, come già messo in luce in occasione di precedenti relazioni, continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024. L’incremento registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2024 è di 12,6 miliardi, il 30% di quanto previsto per l’anno nel cronoprogramma finanziario e circa il 60% delle stime più contenute del DPB di ottobre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifiche sui report BDAP e applicativo BDAP MOP Dicembre 2024

La Ragioneria Generale dello Stato, con specifico comunicato, informa che nella settimana dal 16 al 20 dicembre 2024 verranno apportate alcune modifiche significative sia nei report BDAP che all’applicativo di monitoraggio BDAP MOP. Questi cambiamenti mirano a migliorare la qualità e l’efficienza dei dati inseriti.

In particolar modo le modifiche hanno l’obiettivo di:

  • Sui report BDAP aggiornare l’informazione “pagato per CUP” a partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+;
  • Nei report BDAP esplicitare se il monitoraggio avviene sul sistema ReGiS ed eventualmente disabilitare le verifiche fatte sul monitoraggio MOP;
  • Sostituire alcuni report BDAP ormai obsoleti con tre nuovi report disponibili dal 3 febbraio 2025;
  • Disabilitare le funzionalità di monitoraggio MOP per i CUP monitorati sul sistema ReGiS

Pagato per CUP (punto 1)

A partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+ è stata aggiornata l’informazione “pagato per CUP” sui report BDAP secondo lo schema di seguito.

Un mandato di pagamento sarà associato al CUP se:

  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, e le stesse informazioni sono state inserite dal RUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CUP;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, e il RUP ha associato solo un CUP a questo CIG nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Un mandato di pagamento non sarà associato al CUP se:

  • Non contiene né l’informazione del CUP né quella del CIG;
  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, ma le stesse informazioni non trovano riscontro nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, ma questo CIG è associato a più CUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Inoltre, saranno esclusi dalla prospettazione nei report tutti i pagamenti i cui codici gestionali SIOPE+ siano riconducibili a meri trasferimenti.

CUP monitorati su ReGiS (punto 2 e 4)

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, n. 27, il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Inoltre, il DL PNRR-quater ha previsto che i progetti de-finanziati da PNRR vengono comunque monitorati in ReGiS e, con il nuovo PUC RGS, i progetti finanziati con la politica di coesione 2021-27 saranno comunque monitorati tramite il sistema Regis.

L’aggiornamento di dicembre 2024 implica che:

  • tutti i CUP monitorati su ReGiS abbiano disabilitate le funzionalità di monitoraggio sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);
  • Tutti i CUP monitorati su ReGiS riportino nei report BDAP la specifica del sistema su cui avviene il monitoraggio ed eventualmente la disabilitazione dalle verifiche fatte su MOP.

Nuovi report (punto 3)

A partire dal mese di febbraio 2025 gli utenti avranno a disposizione per i CUP di loro titolarità i seguenti report:

  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta classificazione”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta CUP”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta Soggetto Titolare”;

che consentiranno, secondo quanto illustrato nella guida, di accedere a tutte le informazioni disponibili in BDAP a prescindere dalla natura del CUP (che sia oggetto di monitoraggio o meno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pantouflage, si applica anche al dipendente della partecipata

Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.

È quanto evidenziato dall’Anac, con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.

Come chiarito dall’Anac nelle linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Raccolta e trasporto rifiuti: no alle proroghe reiterate

La gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è in contrasto con la normativa di settore, i principi comunitari e diversi orientamenti della giurisprudenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo ha ribadito Anac con una atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, a conclusione di un procedimento di vigilanza su un importante Comune calabrese, avviato a seguito di un esposto.

Il controllo dell’Autorità riguarda in particolare due affidamenti, non sostenuti “da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione”; e “disposti senza il rispetto” di modalità “che avrebbero garantito la concorrenza”. Nella fase di confronto con l’Anac, questi affidamenti sono stati spiegati con la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale mentre non era più possibile indire una gara in autonomia. Ciò a causa della nuova organizzazione del sistema dei rifiuti predisposta a livello regionale, che implicava la necessità di attendere l’individuazione di un gestore unico. Prima della scadenza dell’ultimo affidamento, era stata poi indetta una nuova gara, annullata però in autotutela da parte del Comune, cosicché ad oggi è sempre la stessa società che continua a gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in regime di proroga tecnica.

Dagli approfondimenti svolti, l’Autorità ha però potuto concludere che, nel caso concreto, le esigenze evidenziate “non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile”. Infatti, “il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti”. La stessa conclusione, spiega l’Anac nella nota, vale per la proroga tecnica: “La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara”. Inoltre, entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto tramite procedura negoziata senza bando ha disatteso l’applicazione della disposizione che mira a “garantire il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici, anche nel caso di procedura d’urgenza”.

Richiamando la giurisprudenza sul punto, la nota ricorda che la proroga di un appalto, “per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le esigenze ad essa sottesa, deve effettivamente rappresentare un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva”. La scelta dell’amministrazione deve comunque “rispondere ad eccezionali ragioni oggettive estranee all’amministrazione, in alcun caso imputabili alle amministrazioni”.

L’Autorità è intervenuta anche su altri aspetti relativi all’esecuzione del servizio, riscontrando alcune carenze da parte del Comune, al quale viene chiesto di “interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva”.