ANAC, Appalti integrati: il progetto esecutivo non può essere richiesto già in sede di offerta

Nelle procedure di appalto integrato, non si può richiedere la presentazione del progetto esecutivo dei lavori nell’ambito dell’offerta tecnica. Il progetto esecutivo, negli appalti integrati, costituisce infatti specificatamente una delle prestazioni oggetto del contratto da aggiudicare, e l’eventuale richiesta per i concorrenti di redigere tale progetto e di presentarlo già in sede di gara permetterebbe di eludere il divieto di prestazione gratuita dell’opera professionale, presentandosi comunque in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato.

Lo specifica l’Anac, con la delibera n. 506 approvata dal Consiglio il 6 novembre 2024 e relativa a un parere di precontenzioso richiesto da un Comune  riguardo un bando di gara, contestato dall’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), per la progettazione e la realizzazione di lavori in un centro sportivo.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, specifica il parere, l’appalto integrato rappresenta un contratto “misto”, che cioè ha ad affidamento appunto non solo la prestazione relativa all’esecuzione dei lavori ma anche quella relativa, esattamente, al servizio di progettazione, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Non a caso, gli operatori economici che decidono di partecipare alla gara devono indicare in modo distinto, in sede di offerta, il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, oltre a dimostrare la propria qualificazione per entrambe le prestazioni. L’attività di progettazione, quindi, è a carico del soggetto che sarà individuato come aggiudicatario e che dovrà realizzarla, in conformità alle esigenze della stazione appaltante, solo in seguito alla stipula del contratto.

“Se la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, appare evidente – si legge nel parere – che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica”. Questo confonderebbe “l’oggetto del contratto”, che riguarda appunto la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, “con l’oggetto della selezione comparativa”, che riguarda invece le migliori soluzioni tecniche proposte dai concorrenti. Si verrebbe a creare, in questo modo, una situazione in cui sarebbe la commissione di gara ad esaminare i progetti esecutivi presentati, con tempistiche dilatate, e con adempimenti ed oneri economici ingiustificatamente gravosi posti sui concorrenti, i quali sarebbero impegnati già in fase di gara in una prestazione professionale di fatto realizzata e non remunerata.

Alla luce delle specifiche disposizioni del Codice relative al ruolo del progetto di fattibilità tecnico-economica, non si può inoltre sostenere, spiega il parere, che la richiesta del progetto esecutivo come parte dell’offerta tecnica sia una scelta giustificabile dalla stazione appaltante con la necessità di comprendere la profondità delle modifiche proposte dal concorrente (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Spese progettazione, fino al 15 gennaio aperta la piattaforma per le istanze di finanziamento

Anci comunica che è attiva dal 2 dicembre la piattaforma online per la trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento per l’annualità 2025, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo è assegnato agli enti locali al fine di favorire gli investimenti, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2025, a pena di decadenza. Tutte le indicazioni operative per la trasmissione dell’istanza sono consultabili al comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: nuove regole per accelerare i pagamenti

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l’erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR. La misura, introdotta in attuazione dell’art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modifiche dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, mira a rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento.

Per garantire ai soggetti attuatori la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, fino alla soglia complessiva del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento da parte del soggetto attuatore.

Inoltre, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi, le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa saranno concentrati nella fase finale della procedura, prima dell’erogazione del saldo. Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie.

In tutte le fasi della procedura, i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Anche le Amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati relativi ai trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION