Intesa in Conferenza Stato-Città sul riparto del fondo speciale asili nido e trasporto alunni con disabilità

La Conferenza Stato Città, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha sancito l’intesa sui decreti e relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2025 del contributo ai Comuni pari a 300 milioni per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (vedi il decreto) e del contributo di 100 milioni per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità (vedi il decreto), nonché degli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, stabilite previa proposta della Commissione fabbisogni standard.

A partire dal 2025, le risorse saranno stanziate come quote del nuovo Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS), previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a seguito della sentenza della Corte Costituzione 14 aprile 2023, n. 71.

Allegati:
Riparto Nido 2025
Nota metodologica Nido 2025
Riparto Trasporto alunni con disabilità 2025
Nota metodologica Trasporto alunni con disabilità 2025

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il censimento 2023 del personale degli enti locali

Si è concluso il censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, curato annualmente dal dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – direzione centrale per le Autonomie, con il supporto della direzione centrale per i Servizi Elettorali. La pubblicazione include i principali dati relativi alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre 2023.

Nella prima parte vengono illustrati i riferimenti normativi che regolano il rapporto di lavoro negli enti locali, con particolare attenzione alle disposizioni applicabili a quelli in condizioni di dissesto, riequilibrio finanziario pluriennale o con deficit strutturali. Vengono evidenziati inoltre i criteri per determinare il budget destinato alle nuove assunzioni, alla luce dei vincoli normativi. Nelle note dei singoli capitoli vengono richiamati gli aggiornamenti legislativi fino a novembre dell’anno in corso.

Nel 2023, il 91% degli enti locali ha dichiarato di aver rispettato l’equilibrio di bilancio. Si è registrato un lieve decremento del personale in servizio a tempo indeterminato (-0,09%) e di quello a tempo determinato (-10%), mentre il numero di dirigenti in servizio è aumentato (+4,6%). In questa fascia professionale si registra un numero di uomini pari a. 2.742 e di donne pari a 1.630. Infine, il 12,75% del personale ha svolto la propria attività in modalità di lavoro agile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Isole minori: un bando per potenziare infrastrutture e sicurezza

È stato pubblicato un nuovo Avviso dedicato ai territori delle isole minori marine, finalizzato alla selezione di proposte di interventi di prevenzione del rischio sismico concernenti le infrastrutture e rivolto a Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e di arcipelago. Il nuovo Avviso mira a incentivare gli interventi per le infrastrutture ubicate nelle isole minori marine, al fine di accrescerne la sicurezza e la funzionalità nell’eventualità del verificarsi di eventi sismici.

Il territorio delle “Isole minori marine”, per le sue caratteristiche presenta obiettive difficoltà di accessibilità fisica al verificarsi di eventi calamitosi. La stessa Costituzione all’articolo 119 riconosce le peculiarità delle Isole e la promozione di misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. Per questi motivi, le “Isole minori marine” sono individuate come beneficiarie di specifici finanziamenti volti a migliorare l’accessibilità e la resilienza degli approdi e delle elisuperfici; infrastrutture che assumono una valenza strategica durante gli eventi sismici, in quanto funzionali ad assicurare l’arrivo tempestivo di soccorsi, il necessario approvvigionamento della popolazione e l’evacuazione della stessa, a tutela della popolazione intera.

L’iniziativa è coerente con le finalità del precedente Avviso del 22 gennaio 2024, nell’ambito del quale è emerso un ampio fabbisogno di intervento per le infrastrutture delle isole minori marine. Le proposte di intervento da selezionare riguardano approdi ed elisuperfici, infrastrutture strategiche per garantire l’efficace gestione delle emergenze e la sicurezza della popolazione in caso di eventi sismici. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 30 milioni di euro. Per ciascuna delle isole indicate nell’Avviso possono essere presentati più progetti e l’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascuna di esse è pari a 5 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo casaitalia@pec.governo.it entro il 7 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Linee guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con Deliberazione 11 dicembre 2024, n. 135/2024/INPR, ha approvato l’allegato referto riguardante “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005”, destinate alle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini dei loro adempimenti in materia.

Le linee guida forniscono una sintetica ed aggiornata analisi della disciplina, utile ad indirizzare le amministrazioni nell’esercizio delle proprie attività gestionali nonché a superare criticità riscontrati negli adempimenti posti in essere dagli enti pubblici in ossequio all’art. 1, c. 173, L. n. 26/2005, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute, in particolare con riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D. Lgs. n. 23 del 2023.

La disciplina generale dell’affidamento di incarichi esterni
L’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6quater, costituisce la norma cardine nella materia in quanto fissa con chiarezza gli essenziali elementi oggettivi e soggettivi degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonché le condizioni legittimanti il conferimento e le sanzioni per le relative violazioni. In sintesi, per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’”autosufficienza organizzativa”, il quale trova fondamento nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed è, a sua volta, corollario dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, L. n. 241/1990.

I presupposti per l’affidamento degli incarichi
Gli incarichi devono:

  • indicare l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente. L’oggetto deve riferirsi ad un’attività specifica e non potrà essere di carattere generale e astratto; sono stati, infatti, ritenuti illegittimi gli incarichi cd. di “consulenza globale”, ovvero, a carattere indeterminato. Sono stati considerati, inoltre, illegittimi e suscettibili di determinare la responsabilità erariale a carico di chi li abbia disposti, gli incarichi il cui oggetto è generico e indeterminato, ovvero, privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all’ente;
  • essere accompagnati da una verifica circa l’impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. L’incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e/o programmazione dei fabbisogni di personale. L’amministrazione è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente
  • avere una durata temporanea e devono rispondere a esigenze di alta qualificazione; La giurisprudenza ha precisato che la locuzione “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” deve essere interpretata nel senso di verifica del possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario. La specializzazione richiesta deve essere comprovata, e dunque deve 19 essere oggetto di accertamento in concreto tramite l’esame di documentati curricula. La temporaneità dell’incarico – prevista espressamente per legge – consegue necessariamente all’esigenza di carattere straordinario. Ragionando a contrario, si giungerebbe alla conclusione che l’esigenza non è di carattere straordinario e transitorio ma di carattere stabile; quest’ultimo caso dovrebbe, dunque, essere oggetto di programmazione ordinaria e di relativa assunzione di personale. L’incarico non potrà ritenersi prorogabile se non nei limiti del completamento di un’attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività da eseguire. È vietato il rinnovo, in quanto l’incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa
  • avere una determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione;
  • essere sottoposti a procedura comparativa per la scelta del collaboratore. Non è considerato legittimo procedere all’affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti.

Distinzione con il contratto di lavoro subordinato 
Il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, disposizione che viene affiancata dal precedente comma 5-bis (a sua volta introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017) che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti di appalti di servizi e gli incarichi esterni
Si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione.  Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene.

Tipologia degli atti di spesa da trasmettere alla sezione regionale di controllo
Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. L’obbligo di invio riguarda regioni, enti locali (inclusi i comuni sotto i 5.000 abitanti, non essendo più confermata dal c. 173 l’esenzione prevista dall’art. 1, c. 42 della L. n. 311/2014, da ritenersi implicitamente abrogato), unioni di comuni e, più in generale, tutte le pp. aa. nell’ampia accezione.
L’invio è limitato agli atti che eccedono una spesa di 5.000,00 euro. Si conferma che, con riguardo all’obbligo di invio, la soglia dei 5.000,00 euro va calcolata con riferimento all’ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti (inclusi Iva e altri oneri riflessi).
L’atto di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale (art. 1, c. 42, L. n. 311/2004);
Occorre inviare alla Sezione anche gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti a professionisti esterni (es. servizi di ingegneria e architettura) per consentire la verifica in concreto della natura dell’incarico, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione per il conferimento dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica

Con la Delibera n. 251/2024/PAR, la Corte dei conti Sez. Lombardia si è espresso sulla richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di affidare in gestione senza corrispettivo il centro sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale. La Sezione offre una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell’impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma).

In prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un’ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico: è stato infatti affermato che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché “non reca alcuna entrata all’Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l’Ente” (così Sez. controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR). Tuttavia,  la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni (cfr. Sez. controllo Veneto, delibera n. 716/2012/PAR).

È quindi rimessa al comune la valutazione se affidare – tramite procedura concorrenziale – la struttura ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 (recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi) oppure, ricorrendone i presupposti, stipulando una convenzione con un Ente del Terzo settore se più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del Codice del Terzo settore – d.lgs. n. 117/2017). In ogni caso, la futura convenzione dovrà prevedere in dettaglio le rispettive obbligazioni e la rendicontazione periodica.

In merito alle spese di gestione si evidenzia inoltre che le disposizioni pubblicistiche (art. 71, d.lgs. n. 117/2017) e civilistiche (art. 1808 c.c.) pongono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il “subaffitto” della struttura, lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la concessione di “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale” o l’accollo di ulteriori oneri, avrebbero carattere accessorio e andrebbero, quindi, imprescindibilmente coniugati in concreto con gli espliciti scopi di attività sociale commisurati con la capacità del concessionario di soddisfarli.

La mancata o inadeguata capacità dell’amministrazione locale di sfruttamento dell’impianto sportivo non può costituire di per sé l’unico presupposto per affidare in concessione/comodato l’impianto, potendosi in tal caso procedere direttamente alla vendita, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.).

In conclusione, la Sezione precisa che all’interno del delineato perimetro, il margine d’azione dell’Amministrazione è tale da escludere che il parere reso dalla Corte sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni formulate dall’Ente consenta di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiersi, rimanendo le ulteriori, future determinazioni rigorosamente circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arriva l’ok dalla Conferenza Stato Città allo slittamento dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025

La Conferenza Stato-città, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole al differimento dei bilanci di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2025.

Inoltre, la Conferenza ha dato il via libera allo sblocco di circa 470 milioni di fondi, per l’anno 2025, destinati ai Comuni. In particolare le risorse andranno al potenziamento dei servizi sociali nelle Isole (68 milioni di euro) agli asili nido (300 milioni di euro) e al trasporto scolastico (100 milioni di euro).
Gli ulteriori 391 milioni di euro destinati ai servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario saranno inseriti in un separato DPCM, ma saranno pubblicati a breve.
Infine, saranno 220 i milioni di euro che andranno ai Municipi come rimborso (anno 2024) per i minori introiti derivanti dalle minori entrate da addizionale comunale Irpef.

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari Comunali, pubblicata sul sito dell’Albo la graduatoria della sessione ordinaria del corso COA-2021

E’ pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo segretari comunali la graduatoria finale della sessione ordinaria del corso-concorso selettivo di formazione “Co.A -edizione 2021” ai fini dell’iscrizione degli aventi diritto all’Albo dei  Segretari comunali nella fascia iniziale della carriera.

Il “Co.A 2021” è stato articolato in due sessioni, quella “ordinaria” rivolta ai 448 ammessi al corso-concorso e quella “straordinaria” rivolta ai 36 idonei collocatisi dopo gli ammessi, che si sono svolte contestualmente.

A conclusione delle attività didattico-formative e del tirocinio, i corsisti aventi diritto a sostenere la verifica finale sono risultati 434 per la sessione ordinaria e 32 per la sessione straordinaria.

Con decreto prefettizio del 12 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria della sessione ordinaria. Si terranno a gennaio 2025 gli esami finali della sessione straordinaria.

Con questo ulteriore contingente di nuovi segretari comunali, che potranno essere individuati dai sindaci dei comuni di minori dimensioni demografiche già nei prossimi giorni, a seguito dell’assegnazione agli Albi regionali, si va completando un rilevante programma assunzionale a supporto delle esigenze organizzative e funzionali dei piccoli comuni.

Sono, infatti, oltre 900 i nuovi segretari iscritti all’Albo dal 2022 ad oggi, incrementando notevolmente l’organico della fascia iniziale della carriera che presenta una maggiore carenza di questa professionalità specialistica.

L’attività di potenziamento del numero dei segretari comunali prosegue in questi giorni con il concorso “Co.A 2024” per 441 borsisti, pubblicato sulla piattaforma InPA, per partecipare al quale è’ ancora possibile presentare domanda, sino al 21 dicembre p.v.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Relazione semestrale sul PNRR

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con Delibera n. 59/SSRRCO/REF/2024, hanno approvato la Relazione semestrale con cui si riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Il documento fornisce un quadro complessivo dell’avanzamento del Piano da distinte angolazioni: i progressi registrati nel conseguimento di milestone e target semestrali, l’evoluzione della spesa e della relativa rendicontazione, un quadro complessivo dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti ferroviari, una descrizione della strategia antifrode e del relativo livello di implementazione da parte delle Amministrazioni titolari di intervento. Seguono tre approfondimenti tematici: il primo sul contributo del Piano nell’affrontare il problema del disagio abitativo; il secondo sulle misure di efficientamento energetico degli edifici e il terzo su quelle per l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

Risultano tutti conseguiti i 39 obiettivi europei in scadenza al primo semestre 2024, raggiungendo così un tasso di avanzamento del 43% nel percorso complessivo (+6 punti rispetto al semestre precedente). Parimenti elevati i risultati con riguardo agli step procedurali nazionali con finalità di monitoraggio interno (tasso di raggiungimento all’88%). Significativi gli avanzamenti segnati da alcuni degli obiettivi conseguiti: in riduzione di circa il 10% i tempi intercorrenti tra aggiudicazione ed esecuzione dell’opera nel caso dei contratti pubblici (dal tempo medio di 273,3 giorni per i contratti aggiudicati nel 2019 e conclusi entro giugno 2021, a 246,6 giorni per i contratti aggiudicati nel periodo 1.7.2021/30.6.2022 e conclusi entro fine 2023); ridotto a giugno scorso di oltre il 90% l’arretrato giudiziario presso i TAR e il Consiglio di Stato rispetto al 31 dicembre 2019. Segnali concreti, questi, dell’impatto di riforme e investimenti del PNRR sull’efficienza del sistema italiano.
Nel secondo semestre 2024 prosegue il percorso di conseguimento di ulteriori 67 obiettivi, in linea con la programmazione: sulla base delle rilevazioni di metà ottobre, 11 obiettivi risultavano già raggiunti, mentre per la quasi integralità di quelli ancora in corso le Amministrazioni titolari hanno escluso la presenza di ostacoli al relativo conseguimento nei termini.

Se il conseguimento degli obiettivi europei previsti nel percorso attuativo risulta in linea con le scadenze concordate, l’avanzamento finanziario, come già messo in luce in occasione di precedenti relazioni, continua a evidenziare scostamenti rispetto al cronoprogramma. Al 30 settembre 2024, il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi, il 30% delle risorse del Piano e circa il 66% di quelle che erano programmate entro il 2024. L’incremento registrato nel corso dei primi 9 mesi del 2024 è di 12,6 miliardi, il 30% di quanto previsto per l’anno nel cronoprogramma finanziario e circa il 60% delle stime più contenute del DPB di ottobre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifiche sui report BDAP e applicativo BDAP MOP Dicembre 2024

La Ragioneria Generale dello Stato, con specifico comunicato, informa che nella settimana dal 16 al 20 dicembre 2024 verranno apportate alcune modifiche significative sia nei report BDAP che all’applicativo di monitoraggio BDAP MOP. Questi cambiamenti mirano a migliorare la qualità e l’efficienza dei dati inseriti.

In particolar modo le modifiche hanno l’obiettivo di:

  • Sui report BDAP aggiornare l’informazione “pagato per CUP” a partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+;
  • Nei report BDAP esplicitare se il monitoraggio avviene sul sistema ReGiS ed eventualmente disabilitare le verifiche fatte sul monitoraggio MOP;
  • Sostituire alcuni report BDAP ormai obsoleti con tre nuovi report disponibili dal 3 febbraio 2025;
  • Disabilitare le funzionalità di monitoraggio MOP per i CUP monitorati sul sistema ReGiS

Pagato per CUP (punto 1)

A partire dall’analisi di tutti gli Ordinativi informatici di Pagamento ed Incasso (OPI) di SIOPE+ è stata aggiornata l’informazione “pagato per CUP” sui report BDAP secondo lo schema di seguito.

Un mandato di pagamento sarà associato al CUP se:

  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, e le stesse informazioni sono state inserite dal RUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CUP;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, e il RUP ha associato solo un CUP a questo CIG nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Un mandato di pagamento non sarà associato al CUP se:

  • Non contiene né l’informazione del CUP né quella del CIG;
  • Contiene entrambe le informazioni di CUP e CIG, ma le stesse informazioni non trovano riscontro nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;
  • Contiene solo l’informazione del CIG, ma questo CIG è associato a più CUP nella Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Inoltre, saranno esclusi dalla prospettazione nei report tutti i pagamenti i cui codici gestionali SIOPE+ siano riconducibili a meri trasferimenti.

CUP monitorati su ReGiS (punto 2 e 4)

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, n. 27, il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

Inoltre, il DL PNRR-quater ha previsto che i progetti de-finanziati da PNRR vengono comunque monitorati in ReGiS e, con il nuovo PUC RGS, i progetti finanziati con la politica di coesione 2021-27 saranno comunque monitorati tramite il sistema Regis.

L’aggiornamento di dicembre 2024 implica che:

  • tutti i CUP monitorati su ReGiS abbiano disabilitate le funzionalità di monitoraggio sul sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);
  • Tutti i CUP monitorati su ReGiS riportino nei report BDAP la specifica del sistema su cui avviene il monitoraggio ed eventualmente la disabilitazione dalle verifiche fatte su MOP.

Nuovi report (punto 3)

A partire dal mese di febbraio 2025 gli utenti avranno a disposizione per i CUP di loro titolarità i seguenti report:

  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta classificazione”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta CUP”;
  • “Sintesi dati monitoraggio BDAP-Scelta Soggetto Titolare”;

che consentiranno, secondo quanto illustrato nella guida, di accedere a tutte le informazioni disponibili in BDAP a prescindere dalla natura del CUP (che sia oggetto di monitoraggio o meno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pantouflage, si applica anche al dipendente della partecipata

Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.

È quanto evidenziato dall’Anac, con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.

Come chiarito dall’Anac nelle linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage, adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati.

 

La redazione PERK SOLUTION