Contributi a Città d’arte e borghi turistici: proroga di 6 mesi per l’attuazione dei progetti

Con decreto del Ministero dell’interno, dell’8 novembre 2024 è stata stata disposta la proroga di sei mesi dei termini, previsti dall’articolo 6 dell’Avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2021, per l’attuazione dei progetti finanziati, per l’anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici», istituito dall’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuova circolare del MEF

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Al riguardo, tenuto conto che alcuni dei predetti interventi sono volti qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, anche a seguito delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, con la Circolare dell’8 novembre 2024, n. 36, il MEF fornisce le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

La circolare sottolinea che l’elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d’impresa o professionale. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l’applicazione dei termini di pagamento e il monitoraggio degli obiettivi PNRR. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.

Non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE (considerando 8, paragrafi 2 e 3), e recepite all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;
c) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);
d) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).

La transazione commerciale deve essere documentata da fattura elettronica, registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e supportata da un rapporto contrattuale documentabile. Mentre, non influiscono sulla natura commerciale della transazione l’oggetto specifico della prestazione, la natura del bene acquistato, il contenuto della prestazione (salvo eccezioni espressamente previste).

In merito ai termini di pagamento, fissati in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni (i termini di pagamento non possono essere superiori a 60), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Al riguardo, la circolare rammenta che anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

La data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.

Con riferimento alla sospensione dei pagamenti, il ministero chiarisce che occorra individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito del rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

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Quaderno operativo Anci sulle progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo dell’Anci “Le progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021” che propone di offrire non solo un approfondimento sull’evoluzione fino all’attuale configurazione di uno dei principali strumenti a disposizione dei Comuni, delle Unioni e delle Città metropolitane per attuare percorsi di crescita professionale del personale in servizio, ma soprattutto uno strumento di lavoro operativo e di immediato utilizzo, una guida attraverso i singoli passaggi da attuare, a partire dalla corretta impostazione delle relazioni sindacali, con la proposta delle due bozze di Regolamento per le progressioni “ordinarie” e “transitorie” che ciascun ente potrà adattare in base alle proprie esigenze. La fase transitoria per le progressioni tra le Aree scade il 31 dicembre 2025.

 

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Mensa personale e contributi Tarsu, dal ministero Istruzione in arrivo pagamenti 2024

Anci rende noto che il ministero dell’Istruzione e del Merito sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti a favore dei Comuni per il contributo per la mensa del personale scolastico statale, che ammonta complessivamente a 104 mln di euro. I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo quanto previsto  al comma 41, art.7 della legge 135/2012.
Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest’anno, i criteri indicati dall’ANCI che consentono un ampliamento della platea dei fruitori, garantendo una maggiore equità a tutto il personale che può usufruire del pasto.
Le risorse assegnate possono essere consultate dai Comuni nella tabella mensa (Decreto Dipartimentale 29-10-2024)
Per quanto  riguarda la  TARSU nelle  scuole statali,  a seguito della Delibera di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 17 ottobre 2024 e  in considerazione  dell’incremento dello stanziamento registrato limitatamente all’esercizio finanziario 2024,  per  un importo  pari  a  55.172.756,00 milioni di euro, è stata aumentata dal 14% (del 2023) al 20% la percentuale aggiuntiva da assegnare ai 5.428 Comuni virtuosi (dati ISPRA anno 2022) che hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65%.
Le risorse assegnate ai Comuni sono consultabili nella tabella Tarsu “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2024”.

 

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Responsabili Anticorruzione, differito al 31 gennaio 2025 il termine per la Relazione annuale RPCT

C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.  Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con  Comunicato del Presidente approvato del 29 ottobre 2024.

Il differimento nasce dall’esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Inoltre, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

 

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Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

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Forniture, è necessario che il direttore per l’esecuzione del contratto sia diverso dal Rup

L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa le procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro, ha chiarito che è sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.

Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

L’Autorità ricorda, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

 

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Lavori sopra soglia, no al minor prezzo negli appalti. Vanno valorizzati anche gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali

Anac, con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro, riguardante il Centro ospedaliero a polo didattico universitario, ha evidenziato come non sia conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, l’appalto riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

 

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Gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025

Pubblichiamo gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025 inviati alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Gli emendamenti sono stati predisposti secondo le priorità indicate nell’ultima riunione del Direttivo Anci dello scorso 30 ottobre.

Tra gli emendamenti proposti evidenziamo la richiesta di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro.

Viene proposto un incremento del sostegno agli oneri comunali per l’affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del lavoro coinvolge circa 18mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln, con abbassamento della soglia di accesso (dal 10% al 3%) del valore dei fabbisogni standard del settore sociale, espressi in termini monetari, pari nel complesso a circa 5 miliardi di euro, permettendo una distribuzione più ampia del contributo  per gli enti di dimensione medio-grande, su cui pure queste spese obbligate pesano in modo significativo ai fini degli equilibri di bilancio.

Altro emendamento fondamentale è la deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all’erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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Progetto “Bici in Comune”, aperta la procedura di candidatura per i Comuni

“Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto, che prevede una dotazione finanziaria netta di 12.600.000 euro, si rivolge a tutti i Comuni italiani e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Ogni Comune potrà richiedere un contributo massimo erogabile relativo al numero di abitanti. Per i Comuni fino a 5mila abitanti, il contributo massimo sarà di 50mila euro, che sale sino a 80mila per le realtà sino a 50mila abitanti. Per i Comuni sino a 300mila abitanti il finanziamento massimo sarà di 113mila euro che arriva a 150mila per le Città con più di 300mila abitanti.

Tutti i Comuni italiani interessati a partecipare al progetto possono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la Piattaforma di Sport e Salute, a partire dalle ore 12:00 del 7 novembre 2024 fino alle ore 12:00 del 13 gennaio 2025.

Allegati:

AVVISO PUBBLICO
GUIDA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

 

 

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