Dalla Conferenza Stato-Città via libera ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2025.

Il riparto del FSC 2025 è determinato a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024 secondo quanto previsto dal DPCM dell’11 aprile 2024 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l’anagrafica dei 7.325 enti esistenti al 19 settembre 2024. La dotazione finale del FSC per l’anno 2025 è pari – al netto dell’accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni – a 6.753.590.368 euro, di cui 5.979.296.592 euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 774.293.776 euro per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

ANCI E UPI hanno poi espresso parere favorevole anche  sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all’esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Con il provvedimento in esame, è pertanto attribuito ai suddetti comuni l’importo complessivo di 108.500,00 euro, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. L’importo complessivo di euro 108.500,00 è ripartito – sulla base delle stime della perdita di gettito dell’IMU per l’anno 2024 – tra i comuni di Umbertide (60.000,00 euro), Perugia (46.000,00 euro) e Gubbio (2.500,00 euro).

Inoltre, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. Il decreto si colloca nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030), che identifica la segnaletica stradale come strumento centrale per il miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione all’ambito urbano. Esso mira a ridurre l’incidentalità, soprattutto per le categorie vulnerabili come pedoni, ciclisti e utenti di due ruote motorizzate, attraverso interventi specifici sulla segnaletica verticale.

Per il finanziamento degli interventi è stata stanziata una somma complessiva di 17.101.918,00 di euro. Le risorse saranno distribuite ai Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, in base a criteri oggettivi fondati sul costo sociale dell’incidentalità, rilevato dai dati ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2022.

Sono esclusi i Comuni che non hanno inviato le relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all’art. 208 del Codice della strada per uno o più degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. L’importo derivante dall’esclusione viene assegnato con decreto dirigenziale ai Comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti in ordine decrescente in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti per gli incidenti stradali con feriti fino ad esaurimento della somma disponibile.

Gli interventi riguarderanno la sostituzione della segnaletica obsoleta, l’installazione di nuova segnaletica in aree ad alta incidentalità, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la progettazione di soluzioni mirate ad aumentare la visibilità di segnali critici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, nuovo scorrimento graduatorie PNRR per le palestre scolastiche

Anci ricorda che è stato pubblicato un primo decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito con il quale si finanziano ulteriori interventi nell’ambito della Missione 4 CII1.3 del PNRR per la riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Il decreto opera uno scorrimento delle graduatorie in essere, finanziando gli interventi dei Comuni nelle Regioni c.d meno sviluppate (Allegato 1 Allegato 2)  e c.d in transizione (Allegato 3).

Inoltre, ai Comuni finanziati è stata data la possibilità di richiedere e di ottenere, previa istruttoria, adeguamenti per i progetti candidati per far fronte all’aumento dei costi, con un margine massimo del 15% in più rispetto all’importo progettuale originario richiesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole opere, scade il 30 novembre il termine per l’inserimento CUP su Regis

È fissata al 30 novembre 2024 la data di scadenza per l’inserimento sulla piattaforma Regis dei CUP relativi alle cosiddette “Piccole Opere” di cui all’art.1 commi 29 e seguenti della legge 160/2019.

La scadenza era precedentemente fissata al 30 aprile 2024, e che grazie ad ANCI tramite un emendamento al DL Omnibus i termini sono stati prorogati fino al 30 novembreIl Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni operative tramite comunicato dell’11 ottobre 2024, fornendo altresì chiarimenti sulle modifiche intervenute in merito ai termini per l’aggiudicazione dei lavori.

Le Amministrazioni dovranno procedere con l’adempimento entro e non oltre la scadenza prevista, pena la revoca del finanziamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Lavoro flessibile: possibile derogare ai limiti di spesa per gli enti di minore dimensione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 119/2024, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di derogare al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha evidenziato che sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, c. 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

L’art. 9, c. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pone dei principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti territoriali autonomi, nel quadro di disposizioni finalizzate al contenimento delle spese in materia di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art. 70, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il mancato rispetto delle limitazioni predette costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Già la deliberazione n. 1/2017/QMIG, aveva chiarito che ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Successivamente, con la deliberazione n. 15/2018/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha esteso il principio fissato con la deliberazione n. 1/2017/QMIG, con riferimento all’ipotesi di assenza di spesa sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, individuando come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, in particolar modo per gli enti di modeste dimensione che possano contare su esigue risorse umane a disposizione, e che risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.

In una prospettiva sistematica, ispirata al principio costituzionale di ragionevolezza, funzionale a lasciare alcuni margini di azione nell’applicazione, altrimenti vistosamente limitata, dei vincoli posti dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, laddove la spesa di riferimento (sostenuta nel 2009 per rapporti di lavoro flessibili) sia a tal punto minimale da non essere idonea a integrare «un ragionevole parametro assunzionale», la Sezione ammette la possibilità, per enti di minori dimensioni, di adottare provvedimenti motivati che stabiliscano un nuovo parametro di spesa strettamente necessario per servizi essenziali; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: l’elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025

È stata pubblicata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (Allegato 1), con le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024.

Le amministrazioni indicate nell’elenco 1 rappresentano il 90% per cento della spesa pubblica primaria per gli enti assoggettati alla fase pilota, prevista dalla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, calcolato sulla base del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, al quale concorrono, tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soltanto quelle incluse, ai sensi della stessa disposizione, nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023.

Sono esclusi dalla fase pilota gli enti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume
complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION