La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 216/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834 L. n. 160/2019), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (SRC Puglia n. 93/2023/PAR; SRC Liguria n. 162/2024/PAR). A questo proposito la relazione tecnica di accompagnamento alla norma in questione, lungi dal ritenere il gettito vincolato, sia in aumento, sia in ribasso, da un anno all’altro, sottolinea che “sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l’assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati”. L’intento del legislatore è, cioè, quello di introdurre una semplificazione del sistema tributario, garantendo, da un lato, agli enti maggiore autonomia nella regolamentazione tariffaria e, dall’altro, assicurando a legislazione vigente un gettito potenziale che si pone nello spettro delle tariffe standard (al netto delle esenzioni di legge e regolamento), scongiurando nuovi oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio degli enti beneficiari.
In questa prospettiva, dunque, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.
Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.
La redazione PERK SOLUTION