Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità, ma servono cautele

Con atto del Presidente del 16 ottobre 2024, l’ANAC afferma che afferma che è ammissibile il conferimento di più incarichi dirigenziali da parte di uno stesso ente pubblico, fermo restando che vanno seguite alcune cautele. Non vi in assoluto l’impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso dirigente, alla luce delle competenze e professionalità necessarie. Va però valutato se questa situazione lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente le funzioni di “controllore” e “controllato”, con la conseguenza di doversi astenere da talune attività e così compromettere il buon andamento amministrativo: è opportuno dunque assegnare i ruoli in capo a soggetti diversi, a meno che non manchino risorse umane adeguate e vengano attuate specifiche misure preventive.

Per il conferimento di più di un incarico occorre “una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità”, al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi “all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.

Qualora l’amministrazione non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, come, a titolo di esempio: la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale; una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi; un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Modifica dello statuto per l’istituzione del presidente del consiglio comunale

Il comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere del 13 novembre 2024.

L’art. 39, comma 1 del TUEL dispone che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura.

La disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4 TUEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …”.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del TUEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall’art. 39 del TUEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l’ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.