Applicazione per i comuni con meno di 3000 abitanti della normativa su parità di genere nelle giunte

Il Ministero dell’interno, con parere del 31 ottobre 2024, ha evidenziato che un’ulteriore modalità d’individuazione dell’assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.

Nel caso di specie, la Prefettura ha chiesto un parere in ordine all’applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Il sindaco dell’ente, avente una popolazione di 292 abitanti, nel corso della prima seduta di consiglio, avrebbe dichiarato di voler nominare assessori due consiglieri di genere maschile, non essendo stata eletta nessuna donna tra i consiglieri di maggioranza. Il Ministero richiama l’art.6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n.215/12, ai sensi del quale è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l’art.46, comma 2, del TUEL disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…”

La giurisprudenza amministrativa (TAR Molise, sent. n. 243 del 15.09.2023) ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato, tuttavia, affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato-sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).”

Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità”. Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all’art.24, comma 3, prevede che il sindaco possa nominare assessori anche cittadini che non fanno parte del consiglio, una ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: obbligo di stipula di una polizza assicurativa ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 108/2024 – nel dare riscontro ad alcuni quesito posti da un Comune concernente la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge e stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all’allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche) – ha evidenziato che sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

La Sezione osserva che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all’ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall’altro, le polizze assicurative che l’ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell’ente stesso per il danno patito dall’azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo; residua, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative.

 

La redazione PERK SOLUTION