CDP, Fondo Demolizioni opere abusive: Riavvio delle istruttorie

Con riferimento al Fondo demolizioni opere abusive, di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (FDOA), la Cassa Depositi e Prestiti, con comunicato del 13 novembre scorso rende noto che, per effetto della rotatività dello strumento, è possibile riavviare la fase di istruttoria delle domande di anticipazione, nei limiti della dotazione stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai sensi del predetto comma 12.

Pertanto, gli enti potranno essere nuovamente presentate le domande a valere sul FDOA, avvalendosi del portale, denominato “Portale Fondo Demolizione Opere Abusive – Portale FDOA”, accessibile dal “Portale Finanziamenti” dell’Area Riservata Enti Locali e PA, nella sezione “Anticipazioni”. CDP procederà, altresì, all’istruttoria delle domande già pervenute, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle stesse e si riserva di comunicare successivamente l’eventuale esaurimento della dotazione stabilita da CDP ai sensi del suddetto comma 12 della legge 326/2003.

 

La redazione PERK SOLUTION

Illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore

Con ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la clausola prevista nel bando di concorso che riserva all’ente la facoltà di non assumere il vincitore.

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità risarcitoria della p.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell’accertamento della colpa, l’esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l’azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge, qualora l’esclusione o l’affermazione della colpa sia il risultato di un’individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull’illiceità dell’atto o della condotta (Cass. Sez. L – Sentenza n. 825 del 19/01/2021).

Nel caso di specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la ritardata assunzione da parte dell’odierno controricorrente trovasse giustificazione nella già menzionata clausola del bando di concorso. In conclusione, secondo la Cassazione, il diniego o ritardo dell’Amministrazione nel procedere all’assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non può trovare legittima giustificazione nella presenza, all’interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all’assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell’insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all’art. 1218 c.c.

 

 

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ANAC, Un Comune non può nominare responsabile il professionista a cui aveva dato incarichi

Non può essere nominato Responsabile di un Comune, il professionista che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività e incarichi a favore della stessa area. Lo specifica l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, approvata all’esito di un procedimento di vigilanza attivato per una segnalazione relativa al conferimento di un incarico da parte di un ente comunale a un architetto che, dallo stesso Comune, si era già visto affidare precedentemente una serie di incarichi professionali.

Si tratta di un ruolo di responsabilità relativo alla “medesima Area rispetto alla quale l’interessato aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali”, spiega la delibera l’Autorità che ha ritenuto di affermare come tale incarico non potesse essere conferito a quel professionista. Tale scelta, infatti, è in contrasto con la norma che, allo scopo di “garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica”, pone l’attenzione su chi abbia già “svolto per la pubblica amministrazione un’attività da essa regolata, finanziata o comunque retribuita”.

Tra l’interessato e l’ente comunale è intercorso (in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di Responsabile) un rapporto lavorativo/collaborativo piuttosto consolidato nel tempo”. Quindi, il conferimento dell’incarico in questione “appare essere avvenuto in violazione del decreto legislativo n. 39/2013”, così come vigente al momento del conferimento dell’incarico stesso.

 

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Niente rimborso delle spese di viaggio al segretario privo della titolarità di una sede

Con l’orientamento applicativo AFL86, l’Aran ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede a favore dei Segretari cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza.

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’Agenzia esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

 

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Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2024.

La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del tesoro avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2022. Le Amministrazioni, pertanto, possono far riferimento, in via generale, ai documenti di supporto per la rilevazione dati 2022 e a quanto riportato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazione, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la Scheda Rappresentante.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avviso pubblicato sulla home page del Portale Tesoro e con l’invio di e-mail ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni. Le Amministrazioni non ancora registrate devono procedere con l’individuazione di un responsabile per la comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Portale Tesoro.

Allegati:
Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione (PDF)
Scheda Revisione periodica – 2023
Scheda Relazione attuazione – 2023
Scheda Partecipazione – 2023
Scheda Rappresentante – 2023

 

 

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Contributi a Città d’arte e borghi turistici: proroga di 6 mesi per l’attuazione dei progetti

Con decreto del Ministero dell’interno, dell’8 novembre 2024 è stata stata disposta la proroga di sei mesi dei termini, previsti dall’articolo 6 dell’Avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2021, per l’attuazione dei progetti finanziati, per l’anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici», istituito dall’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69.

 

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Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuova circolare del MEF

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Al riguardo, tenuto conto che alcuni dei predetti interventi sono volti qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, anche a seguito delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, con la Circolare dell’8 novembre 2024, n. 36, il MEF fornisce le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

La circolare sottolinea che l’elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d’impresa o professionale. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l’applicazione dei termini di pagamento e il monitoraggio degli obiettivi PNRR. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.

Non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE (considerando 8, paragrafi 2 e 3), e recepite all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;
c) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);
d) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).

La transazione commerciale deve essere documentata da fattura elettronica, registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e supportata da un rapporto contrattuale documentabile. Mentre, non influiscono sulla natura commerciale della transazione l’oggetto specifico della prestazione, la natura del bene acquistato, il contenuto della prestazione (salvo eccezioni espressamente previste).

In merito ai termini di pagamento, fissati in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni (i termini di pagamento non possono essere superiori a 60), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Al riguardo, la circolare rammenta che anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

La data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.

Con riferimento alla sospensione dei pagamenti, il ministero chiarisce che occorra individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito del rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

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Quaderno operativo Anci sulle progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo dell’Anci “Le progressioni tra le aree dopo il Ccnl 2019/2021” che propone di offrire non solo un approfondimento sull’evoluzione fino all’attuale configurazione di uno dei principali strumenti a disposizione dei Comuni, delle Unioni e delle Città metropolitane per attuare percorsi di crescita professionale del personale in servizio, ma soprattutto uno strumento di lavoro operativo e di immediato utilizzo, una guida attraverso i singoli passaggi da attuare, a partire dalla corretta impostazione delle relazioni sindacali, con la proposta delle due bozze di Regolamento per le progressioni “ordinarie” e “transitorie” che ciascun ente potrà adattare in base alle proprie esigenze. La fase transitoria per le progressioni tra le Aree scade il 31 dicembre 2025.

 

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Mensa personale e contributi Tarsu, dal ministero Istruzione in arrivo pagamenti 2024

Anci rende noto che il ministero dell’Istruzione e del Merito sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti a favore dei Comuni per il contributo per la mensa del personale scolastico statale, che ammonta complessivamente a 104 mln di euro. I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo quanto previsto  al comma 41, art.7 della legge 135/2012.
Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest’anno, i criteri indicati dall’ANCI che consentono un ampliamento della platea dei fruitori, garantendo una maggiore equità a tutto il personale che può usufruire del pasto.
Le risorse assegnate possono essere consultate dai Comuni nella tabella mensa (Decreto Dipartimentale 29-10-2024)
Per quanto  riguarda la  TARSU nelle  scuole statali,  a seguito della Delibera di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 17 ottobre 2024 e  in considerazione  dell’incremento dello stanziamento registrato limitatamente all’esercizio finanziario 2024,  per  un importo  pari  a  55.172.756,00 milioni di euro, è stata aumentata dal 14% (del 2023) al 20% la percentuale aggiuntiva da assegnare ai 5.428 Comuni virtuosi (dati ISPRA anno 2022) che hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65%.
Le risorse assegnate ai Comuni sono consultabili nella tabella Tarsu “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2024”.

 

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Responsabili Anticorruzione, differito al 31 gennaio 2025 il termine per la Relazione annuale RPCT

C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.  Lo ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con  Comunicato del Presidente approvato del 29 ottobre 2024.

Il differimento nasce dall’esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Inoltre, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

 

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