Enti sciolti per mafia: Riparto 2024 delle risorse non utilizzate per l’anno finanziario 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 30 ottobre 2024 è stato disposto il riparto, per l’anno 2024, delle risorse rinvenienti nell’anno 2023 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2024 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2024, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Asili nido, il Ministro dell’istruzione firma decreto per ulteriori 40,8 milioni di euro

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un nuovo decreto per finanziare ulteriori 64 asili nido, nell’ambito del PNRR, per un importo pari a 40,8 milioni di euro, di cui il 55% è destinato ai comuni delle regioni del Mezzogiorno.

“Investire negli asili nido è una scelta strategica per il futuro del nostro Paese. Ogni risorsa residua viene immediatamente reinvestita per creare nuovi posti nella fascia 0-2 anni, affinché si migliori l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e si garantiscano a tutti i bambini, al di là dei territori di appartenenza, le stesse opportunità. Rafforzare i servizi per l’infanzia significa anche dare un sostegno alle famiglie italiane e in particolare alle mamme lavoratrici. Questa è la direzione di un Governo e di un Ministero che credono nel valore della persona”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito attuerà tutte le procedure di supporto per sostenere i comuni nella realizzazione delle misure, come già fatto con i precedenti bandi che hanno infatti riscosso un alto tasso di adesione anche al Sud. Restano valide le norme di semplificazioni previste per gli interventi PNRR relativi all’edilizia scolastica.

Incompatibilità Revisore dei conti, membro CdA Tesoreria comunale

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla sussistenza di profili di incompatibilità tra la carica di Presidente del Collegio di revisione dell’ente e la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all’articolo 236 del TUEL che prevede, tra l’altro, al comma terzo, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. In relazione al divieto di cui all’articolo 236, comma 3, del TUEL emerge l’articolo 223 del citato testo unico, il quale prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale provveda con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

L’astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra e così a fornire quella garanzia di imparzialità e di terzietà richiesta dalla particolare funzione dell’organo di revisione economico finanziaria. Il Ministero rammenta come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto legittima la deliberazione del consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall’incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del comune stesso. Ciò sulla base della considerazione che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale (Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza 375/2006, con riferimento al terzo comma dell’articolo 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all’articolo 236 del TUEL).

 

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Sport e Periferie 2024: Prorogata al 20 novembre 2024 la scadenza per la presentazione delle domande

Il Dipartimento per lo sport comunica che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione completa in ogni sua parte dell’avviso “Sport e Periferie 2024”, avente finalità di ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e di disagio psicofisico nonché di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana, è differita fino a tutto il 20 novembre 2024.

Si ricorda che l’edizione 2024, prevede uno stanziamento di 65 milioni di euro e si rivolge ai Comuni con più di 100.000 abitanti. L’obiettivo dell’Avviso è di concorrere al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle città, contrastando sedentarietà, disagio e degrado sociale, contribuendo a rendere le infrastrutture sportive pubbliche più accoglienti, sicure, accessibili, energeticamente più efficienti e tecnologicamente più avanzate.

 

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ARERA: Modalità versamento contributo anno 2024

La deliberazione del 24 settembre 2024 n. 382/2024/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    • aa.       spazzamento e lavaggio delle strade;
    • bb.       raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • cc.       gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • dd.       trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • ee.       trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ff.        spedizione transfrontaliera

Nella deliberazione n. 382/2024/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 382/2024/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

Altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagpPA accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link Piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2024 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2024 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2024 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 382/2024/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it (Fonte Arera).

 

 

Apertura piattaforma informatica per l’elaborazione del Prospetto IMU – Anno 2025

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.

Si ricorda che all’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

Allegati:

Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Slittamento erogazione contributi per spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 31 ottobre 2024, la Direzione centrale della finanza locale ricorda che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024, è stato assegnato il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58,della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2024, agli enti locali titolari delle richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.494 dell’apposita graduatoria.

Il decreto stesso ha costituito, in capo agli enti beneficiari, l’obbligo di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro il 28 ottobre 2024, pena la perdita del contributo assegnato. Tuttavia, il ministero ha ricevuto dagli enti locali beneficiari numerose di segnalazioni di difficoltà operative e di disallineamento dei dati inseriti nelle piattaforme P.C.P. e B.D.N.C.P. di alimentazione della B.D.A.P. che di fatto impediscono la corretta rilevazione dell’adempimento in scadenza al 28 ottobre 2024.

In merito ai disallineamenti tra le informazioni valorizzate sulle menzionate piattaforme di monitoraggio, ai fini della verifica degli adempimenti relativi al contributo in oggetto, la Direzione centrale provvede al monitoraggio quale semplice operatore esterno senza alcun margine di intervento operativo/rettifica sulle medesime. Ciò comporta ritardi nella verifica del suddetto adempimento del 28 ottobre 2024 ed il conseguente slittamento dell’erogazione dei contributi assegnati e subordinati all’adempimento stesso.

Pertanto gli Enti locali beneficiari del contributo sono invitati a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:
https://www.anticorruzione.it/contattaci
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza

Eventuali chiarimenti di natura esclusivamente amministrativa possono essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo fondoprogettazione.fl@interno.it.

 

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Fuori campo IVA le somme versate al Comune a titolo di compensazione per la realizzazione di un parco fotovoltaico

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 212/2024, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare alle somme versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto.

Il Comune istante fa presente di aver stipulato una convenzione con una Società al fine di disciplinare la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione, da parte della Società, di un parco fotovoltaico nel territorio del Comune. La convenzione prevede l’obbligo della società di versare al Comune un corrispettivo annuo a titolo di compensazione e di realizzare interventi di mitigazione. Il Comune, invece, si impegna ad utilizzare le risorse delle misure compensative corrisposte dalla Società per la realizzazione di interventi e delle attività a beneficio del territorio e della collettività, secondo i criteri dell’Allegato 2 del citato DM del 2010.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso, tra il Comune e la società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell’impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.

Pertanto, non configurandosi nella fattispecie alcuna operazione di cui al menzionato articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell’ambito applicativo dell’Iva.

 

 

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Riparto contributi spettanti alle unioni di comuni e comunità montane

La Direzione centrale della finanza locale, con comunicato del 29 ottobre 2024, rende noto di aver provveduto a quantificare i contributi spettanti, per l’anno 2024, alle Unioni dei Comuni ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 così come modificato e integrato dal D.M. 1°ottobre 2004.

In particolare, per il corrente anno, i predetti contributi sono assegnati:

  1. Alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane delle regioni che non hanno competenza in materia (allegato a);
  2. Alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che svolgono in forma associata esclusivamente i servizi di competenza statale (allegato b).

Le Unioni e le Comunità Montane destinatarie del contributo di cui al punto A) sono 28 per un totale di euro 2.381.689,01. Le Unioni e le Comunità Montane di cui al punto B) sono 108 per un totale di euro 2.722.103,02. Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.

 

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Riparto concorso alla finanza pubblica per Comuni, Province e Città metropolitane, anni 2024-2028

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 30 settembre 2024 concernente il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Il riparto è effettuato:

  • in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’ degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato trasmesso alla BDAP;
  • tenendo conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • prevedendo l’esclusione degli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

Gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, utilizzando, a tal fine, il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri. In caso di incapienza dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Nota metodologica
Riparto Comuni
Riparto Province e Città metropolitane

 

 

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