Pagamenti interventi opere di rigenerazione urbana ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in data 22 ottobre 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, questa Amministrazione relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022 ha disposto l’erogazione a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, sono state erogate risorse in favore di 4 enti per un importo totale pari ad euro 1.789.792 come dettagliate in allegato.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’Interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2024/2025

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del 29 ottobre 2024, avente ad oggetto: “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. ‘Scuole Sicure’ 2024/2025”, che ha fissato, per il triennio 2024/2026, i criteri di ripartizione del fondo istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

In particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto è stabilito che, per l’anno 2024, il 6 per cento delle risorse è destinato ai Comuni in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La medesima previsione esclude dal finanziamento i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti e demanda ad una circolare l’individuazione dei Comuni beneficiari, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della percentuale di risorse stabilita.

Le risorse in parola sono riservate ai quattordici Comuni capoluogo di Città metropolitana, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata (all.1), articolata in una quota fissa pari a 20.000 euro e in una quota variabile commisurata alla consistenza demografica dell’ente locale. Gli enti ricompresi nell’elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. La domanda, redatta utilizzando l’accluso modello (all.2), deve essere corredata da una scheda progettuale, riferita all’arco temporale dell’anno scolastico 2024/2025, nella quale sono descritte tutte le iniziative che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa.

Allegati:
La circolare
All. 1 – Comuni selezionati
All. 2 – Modello domanda contributo
All. 3 – Report scuole

 

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Corte Costituzionale, Imu sugli immobili strumentali: ribadita la non fondatezza dell’indeducibilità dall’irap

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta.

La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi. La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

La redazione PERK SOLUTION