Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogato il contributo erariale anno 2024 per distacco sindacale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato di oggi 21 ottobre 2024, informa che con provvedimento del 16 ottobre 2024, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2024 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2023, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2024, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 30 novembre 2024, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti contributo “Medie opere” art. 1, co. 139 e ss. (L. n. 145/2018)

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (medie opere), in data 7 ottobre 2024, sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

  • un importo totale pari ad euro 60.195.929,00, in favore di 413 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;
  • un importo totale pari ad euro 64.651.530,00, in favore di 394 enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021 e del 28 marzo 2023;
  • un importo totale pari ad euro 3.596.665,00, in favore di 18 enti finanziati con decreto del 18 luglio 2022;
  • un importo totale pari ad euro 18.714.745,00, in favore di 256 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Al seguente link è possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Pubblicato il decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Arconet, il decreto del 10 ottobre 2024 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011. Il Provvedimento prevede:

  • l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3;
  • l’aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e delle Regioni di cui agli allegati nn. 9 e 10 e dell’allegato 4/2 al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi da 820 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli “Interventi per asili nido”, aggiornando gli allegati nn. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l’utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP;
  • l’adeguamento dei principi contabili alla sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 2023, con l’eliminazione dei riferimenti all’art. 43 del DL n. 133 del 2014 nell’allegato 4/2;
  • il recepimento della proroga dei termini per la ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti in dissesto, prevista dall’art. 2, comma 6, del DL n. 215/2023 nell’allegato 4/2;
  • l’inserimento nell’allegato 4/3 dell’esempio 23/3 sulla riconciliazione del conto di T.U. presso la Banca d’Italia e del conto presso l’istituto tesoriere in presenza di anticipazioni tecniche, ai fini della determinazione del valore delle disponibilità nello Stato patrimoniale.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità

Spetta al consiglio indicare una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti dei consiglieri considerando anche il caso di quelli proclamati, ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merite alle richieste di accesso da parte di consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.

Al riguardo, il Ministero premette che l’art. 43, comma 2 del TUEL prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». La Giurisprudenza in materia ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Inoltre “il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente).

Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste … si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali. Pertanto, non è «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare».

Per quanto i consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità, spetta al consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle istanze di accesso.

 

 

La redazione PERK SOLUTION