Contratto dirigenti: esclusi dal limite di spesa 2016 gli incrementi del fondo di parte stabile

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL92, ha chiarito che gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato disposto dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16.07.2022 non sono soggetti al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Ragione per cui gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Omnibus: Il Senato approva la fiducia, il testo passa all’esame della Camera. Le disposizione di interesse per gli enti locali

Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con modificazioni il ddl di conversione del d-l n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (A.S. 1222) che passa all’esame di Montecitorio.

Diversi sono i provvedimenti di interesse per gli enti locali.

Articolo 7-ter (Proroga di termini per affidamento lavori)
Sono differiti al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio. Trattasi dei contributi previsti dal comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017).

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di “Medie Opere”)
Reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le “medie opere” sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all’anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Articolo 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
Viene modificata la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). La modifica è volta, da un lato, a prevedere due differenti procedure per l’utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e, dall’altro, a individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Viene integrata anche la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti (dall’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024) in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

Articolo 10, commi 3-12 (Riforma 1.15 PNRR del sistema di contabilità pubblica)
Disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l’elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. Accrual) con riferimento all’esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell’intero settore pubblico. L’elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sarà individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell’ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio. In attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei nuovi principi contabili. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia delle finanze saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.

Articolo 10, comma 12-bis (Interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici)
Con l’obiettivo di consentire l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, si dispone l’avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 10-bis (Piccole opere)
Si dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Viene differito al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; è differito, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; è prevista, inoltre, un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.

Articolo 17, commi 1 e 2 (Disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
Si dispone l’obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all’adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall’albo per il mancato rispetto dell’obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro 10 giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell’ente locale cui spettano. Una volta adempiuto l’obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se i soggetti interessati di cui al comma 1 continuino ad incassare direttamente le somme riscosse, decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle violazioni commesse. Qualora gli enti locali non adempiano all’obbligo nei termini previsti, restano sospesi di diritto fino all’adempimento dell’obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

Articolo 17, comma 2-bis (Contributo a province e città metropolitane per riduzione gettito IPT e RC Auto)
Viene modificata la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). La novella stabilisce che tali contributi, per l’anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.

Articolo 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso delle entrate proprie delle Province e Città metropolitane)
È prevista una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell’ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. La nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l’Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni, all’atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.

Articoli 17-ter e 18 (Disposizioni in materia di utilizzo di economie derivanti da rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
La norma reca l’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, prevedendo che tale norma che dispone la facoltà dell’utilizzo da parte degli enti territoriali senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, si estende anche ai risparmi derivanti dalle rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento afferenti alla Sezione “enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Si proroga fino al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, così da coprire l’intero triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Articolo 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all’art. 187 TUEL, comma 3-bis)
Si prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio relativamente e quanto disposto dal comma 3-bis, articolo 187, del TUEL in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede, pertanto, la possibilità per gli enti di utilizzo dell’avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all’utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Articolo 18-ter (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)
Si proroga al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della COSFEL il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione.

Articolo 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Viene modificata la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. È stata accolta la richiesta di ANCI volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, i segretari comunali iscritti nella fascia
iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:
1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della
sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella
fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al
Ministero dell’Interno l’autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
Le autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni in commento, consegua l’iscrizione nella fascia professionale di cui all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001 è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano esclusivamente
ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001. Viene ridotta da sei mesi a un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, la durata del corso-concorso di formazione ivi previsto e da due mesi a un mese la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni. La disposizione, inoltre, amplia da due a tre anni il periodo in cui il segretario reclutato è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.
Si prevede, infine, che le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
Si dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettueranno i controlli sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della normativa in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION