Per un sindaco è inconferibile l’incarico di presidente di consorzio di gestione di servizi della stessa zona

Con Atto del Presidente approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato che il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.

Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

L’Anac ha stabilito l’inconferibilità, sia in ragione dei poteri ad esso connessi, sia alla luce di quelli attribuiti al CdA nel suo complesso, che rendono tale ruolo riconducibile a quello di amministratore di ente pubblico (vedi articolo 1, del d.lgs. n. 39/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, si è pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con nota dell’11 giugno 2024 (prot. n. 26/VSG/SD-24), in merito ai limiti ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 per la costituzione del fondo risorse decentrate, con riferimento ai compensi spettanti ai dipendenti comunali, non avvocati, che assistono l’ente nei processi tributari.

La Corte dei Conti, ha enuncia il seguente principio di diritto: «gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali
risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo».

L’attività di difesa dinanzi alla Giustizia tributaria resa dal dirigente o funzionario può costituire un risparmio di spesa, anche in un ente locale munito di avvocatura interna, riducendo l’impegno del personale togato ed evitando il ricorso a professionisti esterni; inoltre, in caso di soccombenza, l’onorario liquidato dal giudice sarebbe ridotto del 20%. Al fine di superare i limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.

Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell’ente, da destinare specificamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.

Deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.

La redazione PERK SOLUTION

Le modifiche al processo tributario. Nota di approfondimento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento dei contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, approvato in attuazione della Delega fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 19 reca i principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma del contenzioso tributario.

Con l’intervento attuativo si apportano una serie di modifiche alle disposizioni sul processo tributario disciplinate dal d.lgs. 546/1992, che hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare, con la previsione dell’impugnazione delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado. Inoltre, il decreto legislativo reca interventi di ampliamento degli istituti di deflazione del contenzioso tributario, come la nuova conciliazione delle vertenze pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Nella nota si analizzano i singoli interventi di modifica, con la relativa indicazione della decorrenza degli effetti, poiché le norme recate dal d.lgs. 220/2023 hanno tre regimi differenziati di entrata in vigore. In particolare, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 220/2023 precisa che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 4 gennaio 2024, mentre il comma 2 individua le nuove disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune modifiche, puntualmente elencate nel comma, che si applicano, invece, dal giorno successivo all’entrata in vigore e, quindi, dal 5 gennaio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cybersecurity nazionale: il Decreto di adeguamento alle regole europee

È stato pubblicato in G.U. n. 230 del 1/10/2024 il D.Lgs. n. 138/2024 con il quale si recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, concernente le misure per garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea.

Il tema della cybersicurezza risulta decisivo anche in connessione con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poiché i data set su cui i sistemi di IA poggiano richiedono elevati livelli di integrità e protezione. A livello di Unione europea la materia della sicurezza cibernetica è stata inizialmente regolata dalla direttiva UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva NIS – Network and Information Security) al fine di conseguire un “livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 (c.d. decreto legislativo NIS). Le norme introdotte nel 2016 sono state aggiornate dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. direttiva NIS 2) che sostituisce il quadro di riferimento in materia, al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza.

Per quanto riguarda le principali novità, la direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione, da un lato, includendovi anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all’assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall’altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione.

Al fine di aumentare il livello di sicurezza informatica del Paese, il D.Lgs. n.138/2024 prevede alcuni strumenti quali:

  • la definizione di una strategia nazionale di cybersicurezza;
  • l’integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche, nel contesto dell’organizzazione nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  • la conferma dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità competente NIS (Nucleo per la cybersicurezza) e punti di contatto unico e Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia); inoltre, l’Agenzia dovrebbe ricoprire funzioni di coordinatore delle Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche su vasta scala;
  • l’individuazione di Autorità di settore NIS che collaborano con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti amministrazioni locali:

  • le Città metropolitane;
  • i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • i Comuni capoluoghi di regione;
  • le Aziende sanitarie locali.

Il provvedimento prevede una serie di obblighi al fine di gestire i rischi per la sicurezza informatica. In particolare, prevede l’obbligo di adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione
dei rischi, specificandone le caratteristiche e gli elementi essenziali. Si stabilisce che, per valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento, i soggetti interessati considerino le vulnerabilità specifiche di ogni fornitore e la qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei fornitori, incluse le loro procedure di sviluppo sicuro. Devono anche tenere conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Contratto dirigenti: esclusi dal limite di spesa 2016 gli incrementi del fondo di parte stabile

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL92, ha chiarito che gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato disposto dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16.07.2022 non sono soggetti al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per espressa previsione di legge (art. 11 DL. 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Ragione per cui gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

 

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DL Omnibus: Il Senato approva la fiducia, il testo passa all’esame della Camera. Le disposizione di interesse per gli enti locali

Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con modificazioni il ddl di conversione del d-l n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (A.S. 1222) che passa all’esame di Montecitorio.

Diversi sono i provvedimenti di interesse per gli enti locali.

Articolo 7-ter (Proroga di termini per affidamento lavori)
Sono differiti al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio. Trattasi dei contributi previsti dal comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017).

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di “Medie Opere”)
Reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè la disciplina relativa all’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – al fine di individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità (prevedendo in particolare la precedenza per gli edifici scolastici), di eliminare i riferimenti al PNRR (dato che le “medie opere” sono state escluse da tale piano) e prevedere la non revocabilità dei contributi riferiti all’anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

Articolo 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
Viene modificata la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana recata dai commi 42 e seguenti della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). La modifica è volta, da un lato, a prevedere due differenti procedure per l’utilizzo delle somme stanziate, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano e, dall’altro, a individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Viene integrata anche la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti (dall’art. 2, comma 2, del D.L. 19/2024) in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

Articolo 10, commi 3-12 (Riforma 1.15 PNRR del sistema di contabilità pubblica)
Disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l’elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. Accrual) con riferimento all’esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell’intero settore pubblico. L’elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sarà individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato. Nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell’ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio. In attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l’applicazione dei nuovi principi contabili. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia delle finanze saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.

Articolo 10, comma 12-bis (Interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici)
Con l’obiettivo di consentire l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, si dispone l’avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 10-bis (Piccole opere)
Si dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Viene differito al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; è differito, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; è prevista, inoltre, un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.

Articolo 17, commi 1 e 2 (Disposizione in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)
Si dispone l’obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all’adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall’albo per il mancato rispetto dell’obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro 10 giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell’ente locale cui spettano. Una volta adempiuto l’obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se i soggetti interessati di cui al comma 1 continuino ad incassare direttamente le somme riscosse, decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle violazioni commesse. Qualora gli enti locali non adempiano all’obbligo nei termini previsti, restano sospesi di diritto fino all’adempimento dell’obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

Articolo 17, comma 2-bis (Contributo a province e città metropolitane per riduzione gettito IPT e RC Auto)
Viene modificata la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). La novella stabilisce che tali contributi, per l’anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022 come previsto dalla norma finora vigente.

Articolo 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso delle entrate proprie delle Province e Città metropolitane)
È prevista una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell’ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. La nuova disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l’Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni, all’atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.

Articoli 17-ter e 18 (Disposizioni in materia di utilizzo di economie derivanti da rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
La norma reca l’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali, prevedendo che tale norma che dispone la facoltà dell’utilizzo da parte degli enti territoriali senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari, si estende anche ai risparmi derivanti dalle rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento afferenti alla Sezione “enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”. Si proroga fino al 2027 la disposizione secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione, così da coprire l’intero triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Articolo 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all’art. 187 TUEL, comma 3-bis)
Si prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio relativamente e quanto disposto dal comma 3-bis, articolo 187, del TUEL in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede, pertanto, la possibilità per gli enti di utilizzo dell’avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all’utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Articolo 18-ter (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)
Si proroga al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della COSFEL il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce COSFEL per procedure assentite dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione.

Articolo 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Viene modificata la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. È stata accolta la richiesta di ANCI volta a poter nominare, a seguito di vacanza della sede, oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, i segretari comunali iscritti nella fascia
iniziale di accesso in carriera, attraverso la seguente procedura:
1. decorsi i 24 mesi di nomina dei segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, il Sindaco avvia la procedura di pubblicizzazione della
sede per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti;
2. se la procedura di cui al punto 1) va deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede, aperta anche ai segretari iscritti nella
fascia iniziale di accesso in carriera;
3. nel caso in cui, dopo la procedura di cui al punto 2), il Sindaco individui un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia già espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al
Ministero dell’Interno l’autorizzazione a conferirgli un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
Le autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.
Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni in commento, consegua l’iscrizione nella fascia professionale di cui all’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001 è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente norma rilevano esclusivamente
ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001. Viene ridotta da sei mesi a un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, la durata del corso-concorso di formazione ivi previsto e da due mesi a un mese la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni. La disposizione, inoltre, amplia da due a tre anni il periodo in cui il segretario reclutato è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche.
Si prevede, infine, che le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)
Si dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettueranno i controlli sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della normativa in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti

Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.

Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.

L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.

 

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