Rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2023 prorogata al 18 ottobre 2024

In considerazione dell’elevato numero di richieste di supporto pervenute e di caricamenti massivi in corso di elaborazione, l’applicativo Immobili rimarrà aperto per la rilevazione dati riferiti al 31/12/2023 fino al 18 ottobre 2024, per consentire di concludere l’adempimento alle Amministrazioni che hanno avviato l’attività di comunicazione. Lo rende noto il Dipartimento del Tesoro.

Le Amministrazioni sono invitate, pertanto, a completare l’aggiornamento e procedere all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati o la dichiarazione  negativa. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

Il Dipartimento raccomanda di prestare la massima attenzione perché la qualità e l’esaustività di quanto dichiarato sono fondamentali per l’accurata conoscenza e la veritiera rappresentazione del patrimonio immobiliare pubblico e, dunque, per orientare correttamente i processi di analisi, valutazione e decisione.

Nella home page dell’applicativo immobili è possibile consultare i documenti di supporto, in particolare le Indicazioni per la rilevazione dei dati per l’anno 2023 e delle FAQ, che sono state elaborate proprio sulla base delle richieste più ricorrenti pervenute alla casella Supporto Tematico Patrimonio. Come ausilio per la corretta individuazione degli identificativi catastali, è stata implementata la nuova funzionalità per la visualizzazione delle mappe catastali (layer catasto). Come ulteriore strumento di supporto alla comunicazione dei dati, nella sezione video del canale YouTube Formazione IFEL, è disponibile la registrazione del webinar “La rilevazione dei beni immobili pubblici”, svolto il 4 settembre 2024, durante il quale sono state illustrate le principali caratteristiche e le funzionalità dell’applicativo, anche attraverso la descrizione di casi pratici.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori si prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa

Con deliberazione n. 200/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, in risposta ad una richiesta di parere volto a chiarire se per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi della nuova disposizione della legge di bilancio 2022, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge 56/2014), ha evidenziato come il legislatore abbia inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa. L’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali deve perciò essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 all’art.1, comma 586 ha previsto un incremento del fondo statale, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. Il legislatore ha inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo.

La legge di bilancio, nel consentire la possibilità di applicare l’incremento dell’indennità di funzione nella misura massima già in regime transitorio a partire dal 2022, al comma 584 ha comunque stabilito che tale opzione possa essere percorsa “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”, quale nuovo vincolo interno, il bilancio dell’ente, sostitutivo del vincolo generale dell’invarianza.

In conclusione, l’indennità di funzione da corrispondere al sindaco ed agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

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Aliquote IMU: apertura dell’applicazione informatica dalla seconda metà del mese di ottobre 2024

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023. L’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Lo ha reso noto il Ministero dell’economica e finanze, con comunicato del 27 settembre 2024. Dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

Si ricorda che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità previste dalla norma.

Allegati:

 

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Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici

Con Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024, l’ANAC, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un’Amministrazione ministeriale, ha chiarito che le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

Per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l’Autorità ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto – scrive Anac – nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito.

 

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