Dissesto finanziario: Alla Corte Costituzionale la perentorietà dei termini per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza non definitiva n. 05039/2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

Nel caso di specie, il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento, tra l’altro, della delibera di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri lamentano il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 259, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, (“Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”). Con i motivi aggiunti i ricorrenti, oltre all’illegittimità derivata, deducono l’incompetenza della Giunta all’adozione dell’atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale, il quale non ha presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit..

Il Collegio dubita della costituzionalità della norma e ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. La questione è rilevante nel presente giudizio, essendo l’applicazione dell’art. 259, primo comma, del T.U.E.L. vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all’organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo anno 2024 per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell’anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 23 settembre 2024, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2024, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2023. Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 30 novembre 2024, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

 

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Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 199/2024, ha fornito risposta negativa all’istanza di parere formulata da un Comune, in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale interno incaricato del collaudo, nel caso di collaudo di opere pubbliche realizzate a scomputo realizzato da soggetti privati.

La Corte evidenzia che per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023. Il regime normativo, prima rinvenibile nell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è ora contenuto nell’art. 45 d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. L’Allegato I.10 riproduce, in modo più analitico il contenuto del comma 1 del precedente art. 113 d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo, invece, più generico le “funzioni tecniche” a cui favore dovevano essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. Tra le attività indicate nell’allegato I.10 sono comprese le attività di collaudo (collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico).

Le opere di urbanizzazione, anche se realizzate dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono considerarsi opere pubbliche, essendo a carico dell’Amministrazione, ma non si applicano gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 per il personale che esegue il collaudo. Tale esclusione deriva dalla specifica disposizione normativa che esclude l’applicazione dell’art. 45 alle opere di urbanizzazione a scomputo.

 

La redazione PERK SOLUTION