Pubblicazione dati di un consigliere comunale che intende rinunciare all’emolumento connesso alla carica

Con Atto del Presidente del 11 settembre 2024, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 di un consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica.

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 prevede che per i titolari di incarichi politici devono essere pubblicati i seguenti dati:

  • atto di nomina o di proclamazione e la durata del mandato;
  • curriculum vitae del consigliere;
  • compensi connessi alla carica, inclusi viaggi e missioni;
  • altre cariche pubbliche o private ricoperte, con i relativi compensi;
  • dichiarazioni patrimoniali e reddituali del consigliere, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se questi acconsentono.

Con riferimento agli incarichi a titolo gratuito, nella delibera n. 241/2017, l’Autorità ha già chiarito che “non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito […]. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica”.

Pertanto, il Comune dovrà pubblicare i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per il consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica, non essendo prevista alcuna deroga in tal caso.

Infine, l’Autorità ricorda che l’unica eccezione all’obbligo di pubblicazione dei dati riguarda i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di cui al comma 1-bis esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva neppure in quel caso un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve tale incarico o carica.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Anac: Verifica digitale dei debiti fiscali valida ai fini degli appalti

Nuova importante implementazione per il Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0, lo strumento di facilitazione nelle gare d’appalto elaborato e messo a disposizione da ANAC per le stazioni appaltanti e per le imprese.
Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il fascicolo virtuale 2.0 è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti. Fondamentale il contributo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd) grazie alla quale sono praticamente eliminate le burocrazie legate alla collaborazione interistituzionale.

La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

Va ricordato a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’Autorità confida nella collaborazione delle stazioni appaltanti che fruiscono del servizio per evitare traffico di interoperabilità inutile a discapito di tutti gli utenti del fascicolo.

Oggi, pertanto, le stazioni appaltanti hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 degli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio fascicolo è fruibile, oltre che dal portale Anac, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall’Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

Il Fascicolo digitale che ha realizzato l’Autorità consente di mettere in comunicazione tutte le varie banche dati che detengono le certificazioni necessarie per le gare d’appalto. Permette, poi, alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali. Gli operatori economici vedono così ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione (fonte ANAC).

 

La redazione PERK SOLUTION